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(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità) REGOLAMENTO (CE) N. 2165/2005 DEL CONSIGLIO
del 20 dicembre 2005
che modifica il regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo allorganizzazione comune del mercato
vitivinicolo
L’allegato IV del regolamento (CE) n. 1493/1999 con-tiene l’elenco delle pratiche e dei trattamenti enologiciautorizzati per l’elaborazione dei vini. Numerose pratiche visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare e numerosi trattamenti enologici non contemplati in tale allegato sono stati autorizzati in via sperimentale da al-cuni Stati membri alle condizioni previste dal regola-mento (CE) n. 1622/2000 della Commissione, del 24 luglio 2000, che fissa talune modalità d’applicazionedel regolamento (CE) n. 1493/1999 relativo all’organiz- zazione comune del mercato vitivinicolo e che istituisceun codice comunitario delle pratiche e dei trattamentienologici (2). In base ai risultati ottenuti, tali pratiche e visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, trattamenti sono ritenuti in grado di garantire un mi-gliore controllo della vinificazione e della conservazionedei prodotti in questione e non presentano rischi per la salute dei consumatori. Dette pratiche e trattamenti spe-rimentali in uso negli Stati membri sono già riconosciutie ammessi dall’Organizzazione internazionale della vigna L’articolo 27 del regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) vieta e del vino. È pertanto opportuno ammettere definitiva- la sovrappressione delle uve e la pressatura delle fecce di mente a livello comunitario tali pratiche e trattamenti vino per evitare che vengano prodotti vini di qualità scadente e dispone a tal fine la distillazione obbligatoriadelle vinacce e delle fecce. Dal momento che le strutturedi produzione e di mercato della zona viticola della Slo- A norma dell’allegato VI, sezione D, punto 1, del rego- venia e della Slovacchia sono in grado di garantire il lamento (CE) n. 1493/1999, i vini di qualità prodotti in conseguimento degli obiettivi di tale disposizione, per i regioni determinate (v.q.p.r.d.) possono essere ottenuti o produttori di queste regioni è opportuno sostituire l’ob- elaborati soltanto da uve provenienti da varietà di vite bligo di distillare i sottoprodotti della vinificazione con che figurano nell’elenco dello Stato membro produttore, l’obbligo di ritiro controllato di questi sottoprodotti.
raccolte nella regione determinata. Tuttavia, a normadella sezione D, punto 2, dello stesso allegato, quandosi tratta di una pratica tradizionale regolata da disposi- L’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n.
1493/1999 dispone che al momento dell’adesione si de- zioni particolari dello Stato membro produttore, quest’ul- cida se la Polonia debba essere classificata nella zona timo può consentire, a determinate condizioni, sino al 31 viticola A dell’allegato III del medesimo regolamento, agosto 2005 al più tardi, con autorizzazioni esplicite e che stabilisce la delimitazione in zone viticole delle su- con riserva di un adeguato controllo, che un vino spu- perfici vitate degli Stati membri. Le autorità polacche mante di qualità prodotto in regioni determinate hanno comunicato alla Commissione le informazioni (v.s.q.p.r.d.) sia ottenuto correggendo il prodotto di sulle superfici vitate polacche e sulla loro situazione geo- base con l’aggiunta di uno o più prodotti vitivinicoli grafica. Tali informazioni consentono di classificare dette non originari della regione determinata di cui tale vino superfici vitate nella zona viticola A.
In seguito alla recente semplificazione della delimitazione L’Italia ha applicato tale deroga per l’elaborazione dei delle aree viticole della Repubblica ceca che sono classi- v.s.q.p.r.d. «Conegliano-Valdobbiadene» e «Montello e ficate nelle zone A e B di tale allegato III è opportuno Colli Asolani». Per adeguare gli aspetti strutturali relativi adattare di conseguenza l’allegato introducendo le nuove alla pratica tradizionale di produzione di tali vini è op- denominazioni di tali zone viticole.
portuno prorogare la deroga fino al 31 dicembre 2007.
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo (2) GU L 194 del 31.7.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1795/2003 della Commissione (GU L 262 dal regolamento (CE) n. 1163/2005 della Commissione (GU L 188 A norma dell’allegato III, punto 1, lettera c), del regola- 1) all’articolo 27, il paragrafo 7 è sostituito dal seguente: mento (CE) n. 1493/1999, la superficie vitata della Da-nimarca e della Svezia fa parte della zona viticola A. Oggi Le persone fisiche o giuridiche ovvero le associazioni questi due Stati membri sono in grado di produrre vini di persone che procedano alla trasformazione dell’uva rac- da tavola con indicazione geografica. Occorre pertanto colta nella zona viticola A, nella parte tedesca della zona inserire nell’allegato VII, sezione A, punto 2, le menzioni viticola B o su superfici vitate nella Repubblica ceca, a Malta, in Austria, in Slovenia o in Slovacchia sono tenute a ritirare,previo controllo e a condizioni da determinare, i sottopro- È opportuno disporre che si applichino a Cipro le dero- dotti ottenuti da tale trasformazione.»; ghe previste all’allegato VII, sezione D, punto 1, e all’al-legato VIII, sezione F, lettera a), che consentono l’uso diuna o più lingue ufficiali della Comunità nelle indicazioni 2) gli allegati III, IV, VI, VII e VIII sono modificati conforme- mente all’allegato del presente regolamento.
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno suc-cessivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione euro- Tuttavia il punto 3 dell’allegato del presente regolamento Il regolamento (CE) n. 1493/1999 è modificato come segue: è applicabile a partire dal 1o settembre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile inciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, addi 20 dicembre 2005.
Gli allegati del regolamento (CE) n. 1493/1999 sono modificati come segue.
1) L’allegato III, è modificato come segue: — la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) in Belgio, in Danimarca, in Irlanda, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Svezia e nel Regno Unito: l’area viticola di — la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Cechy.»; b) al punto 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d) nella Repubblica ceca: l’area viticola Morava e le superfici coltivate a vigne che non sono incluse nel punto 1, 2) L’allegato IV è modificato come segue: — la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) trattamento dei mosti e dei vini nuovi ancora in fermentazione con carbone per uso enologico entro certi — alla lettera j), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente: «— sostanze proteiche di origine vegetale,» «s) aggiunta di acido L-ascorbico entro certi limiti.»; — alla lettera m), dopo il primo trattino è inserito il trattino seguente: «— sostanze proteiche di origine vegetale,» «z quater)aggiunta di dimetildicarbonato (DMDC) ai vini per garantirne la stabilizzazione microbiologica, entro certi limitie a condizioni da determinare; aggiunta di mannoproteine di lieviti per garantire la stabilizzazione tartrica e proteica dei vini.»; c) al punto 4 è aggiunta la lettera seguente: «e) uso di pezzi di legno di quercia nella lavorazione dei vini.» 3) All’allegato VI, sezione D, punto 2, primo comma, la data «31 agosto 2005» è sostituita dalla data «31 dicembre 4) L’allegato VII è modificato come segue: a) alla sezione A, punto 2, lettera b), il terzo trattino è sostituito dal seguente: «— una delle menzioni seguenti a condizioni da determinare: “Vino de la tierra”, “οίνος τοπικός”, “zemské víno”, “regional vin”, “Landwein”, “ονομασία κατά παράδοση”, “regional wine”, “vin de pays”, “indicazione geograficatipica”, “tájbor”, “inbid ta’ lokalità tradizzjonali,”, “landwijn”, “vinho regional”, “deželno vino PGO”, “deželnovino s priznano geografsko oznako”, “geograafilise tähistusega lauavein”, “lantvin”quando una tale menzione èusata i termini “vino da tavola” non sono richiesti.»; b) alla sezione D, punto 1, il terzo comma è sostituito dal seguente: «Per i prodotti originari della Grecia e di Cipro le indicazioni di cui al secondo comma possono essere ripetute inuna o più lingue ufficiali della Comunità.» 5) All’allegato VIII, sezione F, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) le indicazioni seguenti sono redatte unicamente nella lingua ufficiale dello Stato membro sul cui territorio è stato — per i v.s.q.p.r.d., l’indicazione del nome della regione determinata di cui alla sezione B, punto 4, secondo — per i v.s.q.p.r.d. o per i vini spumanti di qualità, l’indicazione del nome di un’altra unità geografica di cui alla Tuttavia, per i prodotti di cui al primo e al secondo trattino elaborati in Grecia o a Cipro tali indicazioni possonoessere ripetute in una o più lingue ufficiali della Comunità;».

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