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Una teoria della giustizia, geneticamente modificata* Pochi ambiti della scienza e della tecnologia hanno suscitato nel pubblico in generale e nella comunità filosofica speranze e preoccupazioni para-gonabili a quelle delle tecnologie genetiche. La possibilità di una manipolazione ge-netica dell’umano è infatti legata tanto alla promessa di un’umanità priva di malat-tie, quanto alla prospettiva dello human enhancement, il miglioramento e l’espan-sione indefinita delle capacità umane, che molti considerano controverso 1.
Alcuni filosofi sono arrivati a sostenere che le possibilità aperte da tali tecnolo- gie implichino un ripensamento dell’idea di giustizia sociale. Come vedremo, la teo-ria di John Rawls, la giustizia come equità, appare vincolata a categorie concettuali didifficile interpretazione in una società post-genomica, nella quale le biotecnologieconsentano di controllare direttamente la distribuzione dei geni 2. Ciò ha giustifica-to la ricerca di alternative che preservino le intuizioni egualitarie alla base di tale teo-ria, ma risultino di più facile interpretazione in riferimento a tale contesto 3.
* Vorrei ringraziare Oliver Feeney, Peter Jacobson, Arnason Vilhjalmur, Massimo Reichlin, Mat- teo Mameli e Enrico Biale per avere letto e commentato alcune versioni di questo saggio. 1 Sulla prospettiva dello human enhancement si veda N. Bostrom e J. Savulescu, «Human En- hancement Ethics: The State of the Debate», in Human Enhancement, Oxford University Press, Ox-ford 2009, pp. 1-22.
2Si veda J. Rawls, Una teoria della giustizia, Feltrinelli, Milano 2008.
3 Per la discussione di teorie egualitarie che riguardano la distribuzione dei geni, si veda A.E. Bu- chanan, Equal Opportunity and Genetic Intervention, «Social Philosophy and Policy», 2, 1995, pp. 107-108; A.E. Buchanan, D.W. Brock, N. Daniels, e D. Wickler, From Chance to Choice, Cambridge Univer-sity Press, Cambridge 2000, in particolare pp. 79-81; D.B. Resnick, Genetic Engineering and Social Justi-ce: A Rawlsian Approach, «Social Theory and Practice», 3, 1997, pp. 427-448; C. Farrelly, Genes and So-cial Justice: A Rawlsian Reply to Moore, «Bioethics», 16, 2002, pp. 72-83, e, dello stesso autore, The Ge-netic Difference Principle, «American Journal of Bioethics», 2, 2004, pp. 21-28; F. Allhoff, Germ-Line Ge- MICHELE LOI
Lo scopo di questo saggio è mettere in luce le difficoltà della giustizia come equità. La teoria di Rawls appare inadeguata in quanto non contempla principi re-lativi alla distribuzione dei geni, anche se le sue premesse, come vedremo, implica-no che la questione sia rilevante per la giustizia. Lo stesso Rawls, in Una teoria dellagiustizia, afferma che «la ricerca di politiche ragionevoli per questo scopo [influen-zare la distribuzione dei talenti naturali] è qualcosa che è dovuto dalle generazioniprecedenti a quelle successive. […] Perciò una società, nel corso del tempo, deveprendere iniziative che come minimo garantiscano il livello generale delle capacitànaturali e impediscano la diffusione di gravi imperfezioni» 4.
La conclusione è che è necessaria un’attenta rielaborazione dei contenuti di ta- le teoria. Considerando lo stato primitivo della terapia genica, il problema apparepoco urgente, ma, data la complessità del problema, non è del tutto insensato ini-ziare a pensarci da oggi. La struttura del saggio è la seguente: nella prima sezionepresenta alcune delle frontiere delle nuove tecnologie genetiche e mostra che sono,almeno indirettamente, rilevanti per la giustizia distributiva. La seconda parte illu-stra le tensioni interne alla teoria di Rawls, in relazione a questo genere di scenari. Due aspetti delle biotecnologie genetiche,
e la loro rilevanza morale

Seguendo Richard Lewontin, possiamo introdurre la distinzione tra genotipo e fenotipo: il primo si riferisce alle molecole di Dna presenti nell’uovo fertilizzato, chevengono ereditate, mentre il secondo si riferisce ai tratti che caratterizzano l’interoorganismo in ogni fase della sua vita 5. Il fenotipo deriva dal genotipo attraverso uncomplesso processo di sviluppo, affetto in modi difficilmente prevedibili dagli sti-moli ambientali e dalle contingenze del caso 6. Le caratteristiche del genotipo in-fluenzano la probabilità che determinati aspetti del fenotipo vengano a realizzarsi.
In particolare, nel caso delle malattie mono-fattoriali, un errore genetico determinail malfunzionamento dell’organismo, in condizioni normali. Il fatto che una malattiaabbia un’origine genetica non significa che essa sia incurabile: ad esempio la sindro-me fenilchetonurica è dovuta a una mutazione genetica, ma i suoi effetti possono es-sere evitati somministrando una dieta adeguata. Non tutte le malattie genetiche, pe-rò, sono curabili. La diagnosi e la selezione pre-impianto (illegale in Italia) può im-pedire la nascita degli individui destinati a sviluppare malattie dovute ai geni. La te- netic Enhancement and Rawlsian Primary Goods, «Kennedy Institute of Ethics Journal», 1, 2005, pp. 39-56; D. Fox, Luck, Genes, and Equality, «The Journal of Law, Medicine and Ethics», 1, 2007, pp. 712-726.
4 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit. p. 116.
5 Si veda R.C. Lewontin, Biological Determinism, «Tanner Lectures on Human Values», 4, 1983, UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA rapia genica permette invece di correggere gli errori nel Dna senza sopprimere alcun
embrione e senza impedire la nascita di alcun individuo. È utile distinguere due ti-
pologie di terapia genica: somatica e germinale. La terapia somatica consiste nell’al-
terare l’informazione genetica, attraverso l’inserimento o la sostituzione di porzioni
di Dna nelle cellule somatiche dell’individuo già sviluppato. La portata dell’inter-
vento è limitata, in quanto il Dna di un gran numero di cellule deve essere modifi-
cato per ottenere risultati terapeutici. Inoltre, la modifica apportata non verrà tra-
smessa alla prole. Questo tipo di terapia viene già praticato e, in alcuni casi, con suc-
cesso 7. Per «terapia germinale» si intende un intervento atto a rimuovere o com-
pensare un errore genetico, prima del processo di sviluppo e di differenziazione cel-
lulare. Ad esempio è possibile modificare il Dna dello zigote, altrimenti destinato a
sviluppare una malattia. Poiché le modifiche genetiche precedono la differenziazio-
ne cellulare, saranno presenti nel Dna di ogni cellula: in particolare, nelle cellule ger-
minali (cioè riproduttive: ovociti e spermatozoi) dell’individuo oggetto della terapia.
Gli interventi germinali potrebbero risultare molto efficienti, in quanto l’organismo
stesso riproduce l’informazione genetica aggiunta o alterata: così la terapia riguarda
tutte le cellule dell’organismo 8. Inoltre tali modifiche si ritrovano nelle cellule ri-
produttive, quindi possono essere trasmesse ai figli: i potenziali benefici (e pericoli)
coinvolgono più generazioni. La terapia germinale sull’uomo non è stata mai realiz-
zata, ma i possibili modi di intervento sono già stati discussi 9.
Un’altra distinzione a cui viene normalmente attribuita importanza è quella tra interventi mirati a curare o prevenire le malattie e interventi volti a migliorare la con-dizione degli individui altrimenti sani. Spesso per indicare tale distinzione vengonoutilizzati i termini «terapia» e «potenziamento» o «miglioramento» (enhancement).
Nel campo della terapia genica, un intervento di potenziamento potrebbe consiste-re nell’inserimento o nella modifica di geni che influenzino qualità come la forza fi-sica, la resistenza alle malattie, l’altezza, la predisposizione alla calvizie o l’intelli-genza. Poiché il rapporto tra genotipo e fenotipo non è deterministico (dipendendodagli stimoli ambientali e dagli incidenti di sviluppo), il collegamento tra l’interven-to genetico e l’esito desiderato è di tipo probabilistico e, come vedremo meglio in se-guito, vincolato in maniera non lineare alle variabili ambientali. Siamo lontani dal ti- 7 Si vedano T. Friedmann e R. Roblin, Gene Therapy for Human Genetic Disease?, «Science», 4, 1972, pp. 949-955; D.B. Kohn e F. Candotti, Gene Therapy Fulfilling Its Promise, «New England Jour-nal of Medicine», January 2009, pp. 518-521.
8 O una significativa proporzione di esse nel caso di interventi effettuati dopo le prime divisioni delle zigote, ma prima del processo di differenziazione cellulare. Ad esempio un intervento di terapia ge-nica effettuato su una singola cellula di una morula alla terza divisione, che consiste di otto (23 ) cellule,produce un effetto su un ottavo delle cellule dell’organismo, egualmente distribuite tra diversi tessuti. 9 Si veda J. Campbell e G. Stock, «A Vision for Practical Human Germline Engineering», in En- gineering the Human Germline, Oxford University Press, New York 2000, pp. 9-16.
MICHELE LOI
po di comprensione della fisiologia umana che ci permetterebbe di sapere come mi-gliorare caratteristiche sane, agendo sui genotipi. Ma è possibile che tali difficoltàvengano superate, dato che al momento riusciamo ad alterare molte prestazioniumane, agendo sulle loro basi biologiche, come mostrano gli esempi del dopingsportivo e dei farmaci utilizzati illegalmente per migliorare memoria e attenzione 10.
Alterando le basi genetiche correlate a tali processi potremmo ottenere un effetto si-mile, ma senza bisogno di ricorrere ai farmaci. L’utilizzo della selezione embrionalepre-impianto con finalità eugenetiche potrebbe portare a una conseguenza simile, inquanto attraverso la scelta dei genotipi si può influenzare la probabilità che un datocarattere venga espresso nell’individuo concepito attraverso l’inseminazione artifi-ciale. Stiamo parlando quindi di una selezione dei nascituri su base genetica, volta adeterminare o rendere più probabile la nascita di individui con caratteristiche con-siderate più desiderabili o vantaggiose per loro.
Alla luce del dibattito degli ultimi vent’anni, la possibilità dell’utilizzo eugene- tico delle tecnologie di riproduzione assistita risulta eticamente controversa, parti-colarmente quando non è volta a prevenire la nascita di individui affetti da gravi pa-tologie. Chi ritiene che l’embrione sia una forma di vita inviolabile considera la se-lezione pre-impianto immorale, in quanto alcuni embrioni vengono scartati e quin-di soppressi. Inoltre, come hanno mostrato alcuni filosofi, le scelte che influiscono 10 Generalmente, l’enhancement farmacologico è un effetto collaterale della ricerca volta a scon- figgere le malattie. Il caso più studiato riguarda i farmaci legati alle malattie neurodegenerative, comeil methylphenidato (commercializzato come Ritalin), il donepezil (Aricept) e il modafinil. Sebbene sia-no molecole pensate allo scopo di combattere due malattie, la sindrome da deficit di attenzione e iper-attività e la narcolessia, non c’è voluto molto per rendersi conto che possono modificare le prestazionidi soggetti perfettamente sani. Nonostante le ricerche in ambito scientifico sul potenziale migliorativoe gli effetti collaterali degli enhancements cognitivi siano solo all’inizio, quella che è stata chiamata«neurologia cosmetica» è una pratica di nicchia ma già concreta, presente nelle migliori università ame-ricane, dove coinvolge studenti e insegnanti; si veda Boosting your brainpower: ethical aspects of cogni-tive enhancements, «Working paper of the British Medical Association», novembre 2007, pp. 9-10, dis-ponibile in www.bma.org.uk/ethics/health_technology/CognitiveEnhancement2007.jsp.; A. Chatter-jee, Cosmetic neurology: The controversy over enhancing movement, mentation, and mood, «Neuro-logy», 6, 2004, pp. 968-974; D. Hanchett, Ritalin Speeds Way to Compuses – College Kids Using Drugto Study, Party, «Boston Herald», 21 maggio 2000; R. Monastersky, Some Professors Pop Pills for an In-tellectual Edge, «The Chronicle of Higher Education», 25 aprile 2008. Un altro esempio importante èquello dell’ormone della crescita, inizialmente prescritto unicamente per la correzione di una sindro-me da carenza ormonale, con un’eziologia piuttosto precisa. Poiché l’ormone causa anche l’aumentodella statura degli individui sani, molti genitori ne hanno richiesto la somministrazione per migliorarel’altezza dei propri figli, pratica che ha portato a una percentuale di usi impropri negli Stati Uniti parial 40% del totale. Molti tra i medici, tra l’altro, ritenevano ingiustificato impedire l’accesso a tale tera-pia, nel caso di soggetti sani ma la cui altezza si situava in proiezione significativamente al di sotto delvalore mediano nella popolazione. Questo ha portato all’approvazione da parte della Food and DrugAdministration di una direttiva diversa, che permette di utilizzare l’ormone della crescita per bambinisani, la cui altezza predetta si colloca nel 1,2% più basso della popolazione generale (si veda P. Calla-han e L. Abboud, A New Boost for The Vertically Challenged – FDA panel gives initial nod to use ofgrowth hormones for healthy but short kids, «Wall Street Journal», 11 giugno 2003).
UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA sul benessere delle generazioni future cambiando l’identità di coloro che le costitui-scono danno luogo a svariati paradossi, ad esempio risulta impossibile giustificaretali scelte citando un qualche beneficio per il nascituro 11. Anche la terapia genica può risultare eticamente controversa, alcuni tipi di in- terventi più di altri. La terapia genica germinale risulta maggiormente problematicadi quella somatica, poiché i suoi rischi, oltre ai suoi benefici, riguardano un numeroindefinito di generazioni future. Quella a scopo di potenziamento risulta più discu-tibile di quella a scopo terapeutico 12, perché l’obiettivo di migliorare le qualità na-turali attraverso la tecnologia è considerato, da alcuni, moralmente sospetto inquanto tale 13. È stato sostenuto, infine, che scegliere le caratteristiche sane dei figlisia incompatibile con l’autonomia e l’eguaglianza morale tra questi ultimi e i loro ge-nitori (in base all’idea secondo cui un individuo con qualità «decise da qualcun al-tro» non possa essere considerato altrettanto autonomo di uno le cui predisposizio-ni genetiche dipendono dalla lotteria naturale) 14. In questo saggio, non ci occupe-remo di nessuno dei problemi appena menzionati, ma di problemi di giustizia distri-butiva, che hanno a che fare con l’influsso della terapia e del potenziamento geneti-co sulla divisione dei beni 15. Qualsiasi miglioramento delle capacità umane attraverso la tecnica o la cultura può essere considerato un potenziamento in senso esteso. In quest’ottica, il poten- 11 Si veda J. Narveson, Utilitarianism and New Generations, «Mind», 76, 1967, pp. 62-72 e D.
Parfit, Ragioni e persone, il Saggiatore, Milano 1989, pp. 556-557. Le difficoltà in questione non ri-guardano esclusivamente le scelte riproduttive individuali medicalmente assistite, come aborto o sele-zione pre-impianto, ma tutte le scelte individuali e le politiche pubbliche che il senso comune ritienedi poter giustificare facendo appello alla qualità della vita delle generazioni future. «Filosofia e Que-stioni Pubbliche» ha dedicato alla questione il volume XII.
12 Si veda L. Walters e J.G. Palmer, The Ethics of Human Gene Therapy, Oxford University Press, 13 La tesi è stata sostenuta, in ambito anglofono e senza fare riferimento a dogmi religiosi, da M.
Sandel, in Contro la perfezione. L’etica nell’età dell’ingegneria genetica, Vita e Pensiero, Milano 2008.
La preoccupazione dell’autore riguarda la distorsione del senso delle pratiche e delle virtù, che risul-terebbe da un atteggiamento «consumistico» verso le qualità di se stessi e dei propri figli, espresso dal-le scelte riproduttive che puntano a qualcosa di superiore alla salute.
14 Si veda J. Habermas, The Future of Human Nature, Polity Press, Cambridge 2003. 15 Per una caratterizzazione del concetto di giustizia, si veda J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 25. La questione della liceità morale dell’uccisione dell’embrione può essere evitata, assumendoche il controllo delle caratteristiche genetiche avvenga esclusivamente attraverso la terapia genica. Dalpunto di vista distributivo, le implicazioni per coloro che ritengono che la selezione embrionale non siamoralmente problematica sono le stesse. Quanto ai paradossi legati all’identità degli individui che co-stituiscono le generazioni future (non-identity problem), non sono rilevanti in tale contesto, perché lequestioni di giustizia che noi esaminiamo, sebbene abbiano una dimensione inter-generazionale, ri-guardano esclusivamente le diseguaglianze che si vengono a creare tra coloro che sono effettivamentevenuti alla luce, attraverso la riproduzione medicalmente assistita o quella naturale. Il confronto tra laqualità della vita del nascituro e quella dello stesso individuo in caso di utilizzo o mancato utilizzo del-le tecnologie genetiche non viene invocato in nessun argomento.
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ziamento è sempre stato ritenuto rilevante dal punto di vista della giustizia. Un in-dividuo le cui capacità siano state migliorate è avvantaggiato rispetto agli altri, insenso relativo in quanto otterrà più beni degli altri, e in senso assoluto, quando haaccesso a beni sociali fruiti soltanto da chi vince una competizione, ad esempio po-sizioni a numero chiuso nell’università. I miglioramenti più importanti, come l’i-struzione, sono beni strategici, perché influendo sulle carriere determinano la dis-tribuzione di molti altri beni fondamentali (reddito, riconoscimento sociale, eccete-ra). È stato inoltre sostenuto che la diseguaglianza di accesso alle tecnologie geneti-che, rispetto a quella relativa ad altri beni, potrebbe causare un aumento spropor-zionato delle diseguaglianze sociali. Se oltre ad essere per pochi, i potenziamenti so-no anche ereditabili, come nel caso della terapia germinale, essi verranno accumu-lati all’interno di alcune linee familiari privilegiate 16. Inoltre le differenze geneti-che, e le differenze naturali in genere, sono difficili, se non impossibili, da rimuove-re. Infine, le pratiche di potenziamento influiscono sulla produttività economica, equindi sulla quantità totale di beni che un sistema economico distribuisce. Il divie-to o mancato sviluppo dei potenziamenti può danneggiare anche i meno favoriti, inquanto può ridurre la quantità di ricchezza che potrebbe essere destinata alle poli-tiche sociali. La giustizia come equità in una società post-genomica
Come possiamo stabilire in quali condizioni l’accesso ai potenziamenti genetici è causa di ingiustizia? Per rispondere a tale domanda, occorre fare riferimento a unateoria normativa della giustizia. Ve ne sono di diversi tipi: libertarie, utilitariste,egualitarie e sufficientarie, ad esempio. In questo saggio prendiamo in considera-zione il versante egualitario, il quale, (1) parte dall’eguaglianza morale di tutte leparti coinvolte, e (2) tende a favorire distribuzioni più eguali rispetto a teorie chenon si definiscono tali. Partiremo dalla giustizia come equità di John Rawls, forse la teoria egualitaria maggiormente discussa. In estrema sintesi, la teoria in questione afferma che tutte leistituzioni sociali fondamentali dovrebbero rispettare i seguenti due principi di giu-stizia: primo principio di giustizia: ogni persona ha un eguale diritto al più esteso sche- ma di eguali libertà fondamentali compatibilmente con un simile schema di libertàper gli altri; secondo principio di giustizia: le diseguaglianze sociali ed economiche devono 16 Si vedano M.J. Mehlman, The Law of Above Averages: Leveling the New Genetic Enhancement Playing Field, «Iowa Law Review», 2, 2000, pp. 517-593 e F. Fukuyama, Our Posthuman Future: Con-sequences of the Biotechnology Revolution, Profile Books, London 2002.
UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA essere combinate in modo da essere (a) ragionevolmente previste a vantaggio di cia-scuno; (b) collegate a cariche e posizioni aperte a tutti 17.
Non ci occuperemo oltre del primo principio di giustizia, perché assumerò che il potenziamento genetico non violi alcuna libertà e che il godimento di queste, in-tese in senso formale, non dipenda in alcun modo dalle capacità degli individui 18.
Quindi ci occuperemo di beni che maggiormente dipendono dalle differenze di ca-pacità tra gli uomini, ovvero opportunità, prerogative di responsabilità e potere, ric-chezza, reddito, e le basi sociali del rispetto di sé.
Della distribuzione di tali risorse si occupa il secondo principio di giustizia. Co- me Rawls osserva, tale principio menziona due espressioni ambigue: «a vantaggio diciascuno» e «posizioni [egualmente] aperte a tutti». Rawls elabora il cosiddetto«principio di differenza» come interpretazione della prima espressione e quello«delle eque ed eguali opportunità» come interpretazione della seconda. Il principio di differenza afferma che il reddito, la ricchezza e le prerogative di potere dovrebbero essere distribuiti in quantità eguali, a meno che una distribuzio-ne diseguale risulti vantaggiosa per i più sfavoriti, cioè coloro che ottengono di me-no da tale distribuzione rispetto agli altri 19. Poiché le diseguaglianze prodotte daun’efficiente divisione del lavoro e da un sistema di incentivi appropriato possonoincrementare la quantità complessiva di beni da distribuire, coloro che ottengono dimeno da una distribuzione diseguale che soddisfa il principio di differenza ricevonoin ogni caso di più rispetto a una distribuzione perfettamente egualitaria. Quandonon sia più possibile aumentare la quantità di beni goduta dal gruppo che sta peg-gio, si deve aumentare quella che spetta al secondo gruppo meno favorito, e così via.
Questo criterio di distribuzione prende il nome di leximin. L’equa eguaglianza di opportunità (EEO) si considera realizzata quando, suppo- nendo che esista una distribuzione delle doti naturali, quelli che hanno lo stesso gra-do di abilità e talento e le medesime intenzioni di servirsene dovrebbero avere le stes-se possibilità di riuscita, indipendentemente dal loro punto di partenza all’interno delsistema sociale, cioè indipendentemente dalla classe di reddito in cui sono nati 20.
Come vedremo, i concetti utilizzati nelle spiegazioni dei due principi risultano di difficile applicazione in una società post-genomica. Ci soffermeremo su due di-stinzioni fondamentali: beni sociali vs. naturali e posizione di partenza all’internodel sistema sociale vs. posizione nella distribuzione delle doti naturali.
17 Si veda J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 76.
18 L’unica eccezione ha a che fare con il godimento delle eguali libertà politiche, per le quali si ri- chiede il godimento del valore [worth] della libertà, oltre che della libertà in senso formale. L’equo va-lore della libertà politica è definito per analogia con l’equa eguaglianza di opportunità (si veda ivi, p.
224). Quindi la questione è del tutto analoga a quella discussa alla fine di questo paragrafo.
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Come abbiamo visto, i due principi di giustizia si riferiscono a una metrica che include un insieme eterogeneo di beni: opportunità, reddito, ricchezza, prerogativedi potere e autorità, e basi sociali del rispetto di sé. In realtà la metrica utilizzata èpiù semplice, poiché Rawls assume che le prerogative di potere e autorità siano cor-relate al reddito, e argomenta che le basi sociali del rispetto di sé siano garantite dalriconoscimento pubblico delle eguali libertà e della mutualità dei benefici, che, co-me vedremo, viene assicurata dal secondo principio di giustizia.
I beni in questione rientrano tutti nella definizione rawlsiana di beni primari: beni strumentali utili in vista di un’ampia varietà di scopi, cioè a prescindere dal ti-po di vita che si vuole perseguire 21. Essi rientrano inoltre nella definizione rawlsia-na di beni sociali: beni la cui distribuzione risulta sotto il diretto controllo delle isti-tuzioni umane 22. La distribuzione dei beni primari naturali (salute, forza, intelli-genza e fantasia) non fa parte della metrica, sebbene sia rilevante per la giustizia inmodo indiretto, in quanto le dotazioni di talento iniziale contribuiscono a determi-nare la quota di beni a cui ciascuno può ragionevolmente ambire.
Il focus sulle risorse, è stato sostenuto, è moralmente inadeguato perché non tie- ne conto di tutti i fattori rilevanti ai fini di una valutazione del vantaggio sociale.
Due individui dotati di doti naturali diverse dalla nascita, ad esempio uno sano euno cieco, ricevono benefici diversi dallo stesso reddito. La persona disabile è co-stretta a convertire parte di tale reddito in strumenti che gli permettano di superarela sua disabilità 23.
Si tratta di una critica sulla quale è stato versato molto inchiostro. Poiché non è questo ciò di cui ci interessa parlare, assumeremo una società priva di malattie e dis-abilità gravi, come Rawls fa nel contesto della giustificazione dei principi di giusti-zia, quando assume che tutti hanno capacità nella gamma normale 24. Il problemache ci interessa è indipendente, perché riguarda una questione di coerenza concet- 21 Si veda ivi p. 77-78. Più avanti, a partire da «Il costruttivismo kantiano in teoria morale», con- tenuto in J. Rawls, Saggi. Dalla giustizia come equità al liberalismo politico, Torino, Einaudi 2001, si ag-giunge anche il requisito che i cittadini nello scegliere i beni primari concepiscano se stessi come libe-ri (cioè capaci di determinare da sé i propri interessi), ed eguali, (cioè dotati di un eguale diritto a de-terminare i contenuti della giustizia).
22 Si veda J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit. p. 78.
23 Si vedano K.J. Arrow, Some Ordinalist-Utilitarian Notes on Rawls’s Theory of Justice, «Journal of Philosophy», 9, 1973, pp. 253 ss.; A.K. Sen, «Equality of What?», in Choice, Welfare and Measure-ment, Harvard University Press, Cambridge MA 1997, pp. 365-367; e, dello stesso autore, The Idea ofJustice, Harvard University Press, Cambridge 2009, p. 234. La risposta rawlsiana a questo tipo di criti-che è stata articolata da N. Daniels in Equality of What: Welfare, Resources, or Capabilities?, «Philo-sophy and Phenomenological Research», 50, supplement, 1990, pp. 273-296 e successivamente daRawls stesso in Giustizia come equità: una riformulazione, Feltrinelli, Milano 2002, pp. 189-196 e in Li-beralismo politico, Edizioni di Comunità, Milano 1994, pp. 62-163.
24 Si veda J. Rawls, Una teoria della Giustizia, cit., p. 107.
UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA tuale, della nozione di bene primario sociale e della sua applicazione politica, in unasocietà geneticamente trasformata. Nella teoria di Rawls, ciò che distingue i beni naturali dai beni sociali è il fatto di non essere «direttamente sotto il [.] controllo [della struttura di base dellasocietà]» 25, cioè delle principali istituzioni sociali. La prima complicazione derivan-te dalla possibilità delle nuove tecnologie genetiche è il fatto che, come ha scritto Cor-rado del Bo’, la tradizionale distinzione tra beni naturali e beni sociali «è destinata aattenuarsi se le terapie geniche potranno eliminare e dunque consentire a ciascuno diperseguire al meglio la propria concezione del bene» 26. Più radicalmente, essa puòessere interpretata in due modi diametralmente opposti. Immaginiamo che alcuni ge-nitori possano modificare le capacità innate dei figli dotandoli di potenziamenti ge-netici germinali, che saranno presenti nel Dna filiale ancora prima della nascita. Ladifferenza tra l’individuo geneticamente modificato e quello che non lo è può essereconsiderata naturale, poiché si tende a considerare naturale ciò che non deriva dal-l’ambiente sociale o dall’apprendimento culturale. Allo stesso tempo, la causa delladifferenza tra l’individuo potenziato e l’individuo non potenziato è sociale, poiché ledifferenze di accesso ai potenziamenti dipendono da fattori culturali e istituzionali, adesempio dalle regole del mercato che conferisce accesso alle tecnologie. Questo ha portato Colin Farrelly a sostenere che «i progressi nelle tecnologie diagnostiche e di screening, la terapia genetica e il potenziamento genetico implica-no che i beni distribuiti dai principi di giustizia sociale dovranno essere cambiati deltutto» 27.
La tesi di Farrelly è che, se alcuni beni primari naturali possono essere promos- si attraverso le nuove tecnologie genetiche, sarebbe coerente considerarli dal puntodi vista della giustizia come consideriamo i beni sociali e avere principi che riguar-dano la loro distribuzione 28.
Come abbiamo visto, il vincolo dell’equa eguaglianza di opportunità è soddi- sfatto se e solo se, supponendo che esista una distribuzione delle doti naturali, quel-li che hanno lo stesso grado di abilità e talento e le medesime intenzioni di servirse-ne dovrebbero avere le stesse possibilità di riuscita, indipendentemente dal loropunto di partenza all’interno del sistema sociale, cioè indipendentemente dalla clas-se di reddito in cui sono nati 29.
25 Ivi., p. 78; si veda anche ivi, p. 103.
26 C. Del Bò, Le questioni di giustizia di fronte alla rivoluzione genetica, «Rivista di filosofia», 2004, pp. 141-50, p. 143. Si veda anche A.E. Buchanan et al., From Chance to Choice, pp. 82-83.
27 C. Farrelly, Genes and Social Justice: A Rawlsian Reply to Moore, cit., p. 78.
29 Si veda J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 86.
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Tale criterio permette di valutare l’eguaglianza di opportunità del sistema so- ciale, che è una qualità delle procedure di selezione di chi occupa le posizioni socia-li: il sistema è equo solo se garantisce eguali probabilità di accesso a tali posizioni ealle carriere. Si noti: non eguali possibilità per tutti, ma solo per gli individui dotatidelle stesse ambizioni e con doti naturali iniziali simili. Affinché la procedura di ac-cesso alle posizioni sia equa, essa deve neutralizzare l’effetto delle diseguaglianzeiniziali di tipo sociale. Non è necessario, invece, che l’effetto delle diseguaglianze na-turali venga rimosso. Il primo problema per una società geneticamente trasformata è che le disegua- glianze iniziali causate dai potenziamenti germinali possono essere interpretate indue modi opposti. Potremmo considerarle naturali, in quanto innate (non apprese).
Ma sono anche sociali, cioè derivanti dalle diseguaglianze di reddito dei genitori,che hanno permesso ad alcuni ma non ad altri di accedere al potenziamento. Per risolvere tale ambiguità, occorre fare appello alle ragioni che stanno alla ba- se del principio stesso. Come vedremo, il quadro si complica ulteriormente, perchéil fatto dell’inalterabilità delle potenzialità iniziali è assunto nel giustificare il princi-pio di equa eguaglianza di opportunità e quindi in assenza di tale fatto, l’adeguatez-za normativa del principio deve essere messa in questione.
Una possibile interpretazione della teoria di Rawls è la seguente: il secondo principio di giustizia fornisce una sintesi di due diversi ideali, non arbitrarietà mora-le e reciprocità. Il primo ideale afferma che una distribuzione di beni dovrebbe ri-sentire il meno possibile dell’influenza di fattori arbitrari dal punto di vista morale,quelli, cioè, che non derivano da alcun merito morale precedente. Secondo Rawls,ad esempio, sia il fatto di nascere in un ambiente sociale favorevole alle nostre aspi-razioni, sia quello di possedere i talenti naturali che rendono ragionevolmente pos-sibile conseguirle, sono moralmente arbitrari 30. La condizione di reciprocità consi-ste invece nel pretendere che un sistema di cooperazione promuova (nel suo com-plesso) condizioni vantaggiose per tutti: in generale, l’ordinamento sociale non puòconferire vantaggi arbitrariamente a una classe di individui, se non in quanto, inquesto modo, anche le condizioni degli altri risultano migliorate. Tale concezione èespressa dalla regola del leximin, incorporata nel principio di differenza, che con-sente solo quelle diseguaglianze la cui eliminazione non permetterebbe di migliora-re le condizioni di cui sta peggio. Vediamo ora come tali vincoli si applicano alle re-gole che governano un sistema sociale.
In un sistema economico nel quale vige la libertà di scelta della propria occupa- zione lavorativa, quattro tipi di contingenze diversi determinano la distribuzione del- 30 L’affermazione di Rawls non lascia spazio a dubbi: «Nessuno di noi merita il posto che ha nel- la distribuzione delle doti naturali, allo stesso modo in cui non meritiamo il nostro punto di partenzanella società», ivi, p. 113; si veda anche ivi, p. 111.
UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA le opportunità sociali: preferenze individuali, circostanze sociali, predisposizioni na-turali (innate), e sorte bruta nel corso della vita. Tra altre cose, tali contingenze cau-sano differenze di abilità e delle competenze, che sono titolo valido per l’accesso alleposizioni. Rawls afferma che le circostanze sociali presenti alla nascita sono moral-mente arbitrarie e quindi non giustificano le diseguaglianze che ne sono la conse-guenza. Le doti innate non sono meno arbitrarie, ma non possono essere eliminatesenza violare l’integrità personale, garantita dal primo principio di giustizia 31. Perquesto motivo, il principio di equa eguaglianza di opportunità, che tiene conto siadelle pretese della moralità che dei loro limiti pratici, pretende la rimozione delle dis-eguaglianze sociali, ma non delle diseguaglianze tra coloro che hanno diversi talentinaturali o sono diversamente inclinati a coltivarli. L’equa eguaglianza di opportunità, quindi, non elimina tutte le diseguaglianze che dipendono dalla sorte e da altre circostanze moralmente arbitrarie. L’aspettoproblematico di un sistema sociale vincolato esclusivamente al principio di equaeguaglianza di opportunità è permettere che la distribuzione dei beni sociali sia de-terminata in parte da fattori così arbitrari dal punto di vista morale. Il problema vie-ne risolto dal principio di differenza, che garantisce che le diseguaglianze sociali chesi vengono a creare soddisfino una condizione di reciprocità 32. Esso regola le dis-eguaglianze che derivano dalla lotteria naturale dei talenti e dalle scelte individuali,quelle che il principio di equa eguaglianza di opportunità non rimuove, pretenden-do che da esse risultino benefici per tutti e in particolar modo per i meno favoriti (inbase alla regola del leximin, enunciata in precedenza). Lo schema dell’argomento di Rawls è il seguente: in primo luogo, la giustizia pre- tende che le cause moralmente arbitrarie di diseguaglianze vengano rimosse. Se ciònon risulta possibile, occorre fare in modo che le conseguenze che esse producono ri-sultino vantaggiose per tutti, in particolare per i meno favoriti. Ma la rimozione dellediseguaglianze moralmente arbitrarie ha la priorità, in quanto il principio di equaeguaglianza di opportunità ha priorità rispetto al principio di differenza. Ciò significache le differenze sociali che influiscono sullo sviluppo dei talenti e sull’accesso alle po-sizioni devono essere rimosse, anche se l’effetto di tali misure è di ridurre, non di au-mentare, le aspettative di reddito e ricchezza del gruppo meno favorito (ossia, la quan-tità di reddito e ricchezza a cui hanno accesso gli individui che, per mancanza di ta-lento o determinazione, finiscono per occuparsi delle mansioni meno remunerative). 31 «Così, anche se un’eguale distribuzione dei vantaggi naturali ci sembrasse più consona all’e- guaglianza di persone libere, il problema di ridistribuire (ammesso che sia concepibile) questi vantag-gi non si porrebbe, perché ciò sarebbe incompatibile con l’integrità della persona», J. Rawls, Liberali-smo politico, cit., p. 238.
32 «Secondo la giustizia come equità, si decide di avvalersi delle casualità naturali e delle circo- stanze sociali solo quando risulta da ciò un beneficio comune. I due principi sono un metodo equo perfronteggiare l’arbitrarietà del caso», J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 112.
MICHELE LOI
La possibilità di un conflitto tra l’equa eguaglianza di opportunità e il principio di differenza non è soltanto teorica. Le politiche volte a livellare il piano di gioco,che possono risultare assai complicate e dispendiose, privano la società di risorseche potrebbero essere redistribuite, innalzando il minimo sociale 33. Inoltre la prio-rità dell’eguaglianza di opportunità ha a che fare con il fatto che il bene distribuitodall’equa eguaglianza di opportunità è incommensurabile alla ricchezza, distribuitadal principio di differenza. Rawls spiega che i motivi per cui si richiedono posizioni aperte a tutti non sono né soltanto né principal-mente legati all’efficienza. […] Le rimostranze [degli esclusi dalle posizioni sociali] sa-rebbero giustificate non solo perché sarebbero stati esclusi da certi vantaggi esterioridella carica, ma anche perché sarebbero privati della possibilità di realizzarsi che deri-va da un leale e abile esercizio dei doveri sociali. Essi sarebbero così privati di una delleforme principali di bene umano 34. La scelta dell’abbinamento tra equa eguaglianza di opportunità e principio di differenza dipende, come ora mostreremo, dall’assunto in base a cui le disegua-glianze di opportunità dipendono da differenze innate di talento naturale. Questo èl’aspetto della questione che può cambiare in virtù delle biotecnologie. Come ab-biamo visto, Rawls afferma che la redistribuzione dei beni naturali violerebbe l’inte-grità personale e quindi non può essere oggetto di redistribuzione, e, a fortiori, deiprincipi di giustizia distributiva. Il punto della questione è che lo Stato può interve-nire, attraverso politiche di redistribuzione del reddito, per modificare le distribu-zioni di ricchezza che continuamente emergono da contingenze moralmente arbi-trarie, ma non può modificare le distribuzioni di abilità, senza violare le libertà per-sonali garantite dal primo principio di giustizia. Ad esempio, non può obbligare lepersone esili a fare sport, gli obesi a perdere peso e quelle più in forma a trascurareil proprio fisico. Ma in una società post-genomica, le diseguaglianze naturali di par-tenza potrebbero essere limitate attraverso metodi meno invasivi della libertà perso-nale, cioè distribuendo l’accesso alla terapia genica o alla selezione pre-embrionalein base al bisogno e non alla capacità di pagare, ad esempio consentendo i migliora-menti genetici solo per gli individui che altrimenti erediterebbero predisposizionisfavorevoli.
Nella società odierna, il principio di differenza pretende che le diseguaglianze prodotte da tali differenze, realisticamente considerate non eliminabili, risultino 33 Si veda T. Nagel, Justice and Nature, «Oxford Journal of Legal Studies», 2, 1997, p. 311.
34 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 97, corsivo aggiunto. Per un’attenta ricostruzione del- l’argomento basato sull’importanza del bene opportunità, e anche dei suoi limiti, si veda R.S. Taylor,Self-Realization and the Priority of Fair Equality of Opportunity, «Journal of Moral Philosophy», 3,2004, pp. 333-347.
UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA vantaggiose per i meno favoriti. Prima che ciò accada, il principio di equa egua-glianza di opportunità pretende che le diseguaglianze nelle circostanze sociali di na-scita, essendo arbitrarie, vengano rimosse, prima di alterare il campo da gioco inmodo del tutto arbitrario. Supponiamo che nel futuro sia possibile rimuovere carat-teristiche genetiche svantaggiose, alterando le caratteristiche genetiche meno favo-revoli attraverso la terapia genica. Per analogia, in tale futuro ipotetico il principiodi equa eguaglianza di opportunità dovrebbe pretendere l’eliminazione delle predi-sposizioni genetiche svantaggiose, per evitare che avvantaggino qualcuno nella com-petizione per le carriere. Nella società bene ordinata che realizza i due principi digiustizia, il principio di differenza entra in gioco soltanto dopo che la società ha fat-to ciò che poteva per rimuovere le diseguaglianze moralmente arbitrarie. Se non esi-stono le biotecnologie, ciò equivale a neutralizzare l’influsso del punto di partenzanella società. In una società post-genomica, dove le diseguaglianze naturali moral-mente arbitrarie possono essere modificate, la pretesa di non-arbitrarietà vincola an-che le differenze di talento naturale alla nascita. Il fatto che la distribuzione della ric-chezza sia vincolata da una condizione di reciprocità (espressa dal principio di diffe-renza) non solleva la società dall’onere di rimuovere le cause arbitrarie di tali dis-eguaglianze, si tratti di diseguaglianze legate alla posizione di partenza nella società,o di diseguaglianze legate all’esito della lotteria naturale dei talenti.
Si potrebbe obiettare che, in Una teoria della giustizia, Rawls rifiuta l’identifica- zione della giustizia con la tesi secondo cui le diseguaglianze moralmente arbitrariedovrebbero essere eliminate. Ad esempio, egli scrive che «nessuno merita né le suemaggiori capacità naturali né una migliore posizione di partenza nella società. Ma,naturalmente, questa non è una ragione per ignorare e ancora meno per eliminare que-ste distinzioni. Invece la struttura di base può essere modificata in modo che questifatti contingenti operino per il bene dei meno fortunati» 35.
La premessa dell’argomento che permette di estendere la portata della giustizia egualitaria alle diseguaglianze genetiche afferma invece che, poiché tali disegua-glianze sono moralmente arbitrarie (cioè non sono meritate), vi è una ragione (al-meno una ragione pro tanto, da soppesare con altre considerazioni) per procederealla loro eliminazione.
Ma il passaggio da noi citato si presta a una interpretazione diversa. Rawls nega che l’arbitrarietà morale delle diseguaglianze naturali rappresenti in ogni caso unaragione per eliminarle o ridurle. Ma non nega che fornisca una ragione pro tanto pereliminarle. Vi sono casi in cui l’eliminazione della diseguaglianza non arreca alcunbeneficio per il gruppo sfavorito: perseguire l’eguaglianza a tutti costi significa allo-ra livellare verso il basso, ridurre i benefici per chi sta meglio senza conferire alcunbeneficio a chi sta peggio. L’affermazione di Rawls non dovrebbe essere letta come 35 J. Rawls, Una teoria della giustizia, cit., p. 111, corsivo aggiunto.
MICHELE LOI
una sconfessione della tesi in base alla quale l’attribuzione di benefici sulla base difattori moralmente arbitrari sia contraria al senso di giustizia. Piuttosto, esprime ilrifiuto di considerarlo il solo principio rilevante, in quelle circostanze in cui può es-sere realizzato soltanto se si è disposti a livellare verso il basso. Infatti il passaggio ci-tato precede la discussione del principio di differenza, che afferma che reddito e ric-chezza dovrebbero essere distribuiti in modo eguale, tranne quando una distribu-zione più eguale non arreca alcun beneficio a chi sta peggio.
Assumiamo come Rawls fa che esistano differenze innate di talento. Si può ar- gomentare che si può ridurre l’influenza della lotteria naturale soltanto se si è dispo-sti a livellare verso il basso. L’eguaglianza tra individui dotati di talenti diversi può es-sere ottenuta soltanto adottando istituzioni che neutralizzano il valore che una so-cietà attribuisce a tali differenze, ad esempio quando adotta criteri meritocratici perla valutazione dei candidati. Occorrerebbe adottare un sistema sociale dove l’acces-so alle posizioni prescinda dalla predisposizione a svolgere bene la mansione corri-spondente (un sistema nel quale gli incarichi vengano conferiti unicamente sulla ba-se dell’anzianità, o nel quale si acceda a turno a qualsiasi carica). In questo modo, leposizioni sociali risulterebbero egualmente aperte a tutti, a prescindere dal talentonaturale di partenza. Non è difficile mostrare che, al netto di tutte le considerazioni, optare per un si- stema del genere determina un livellamento verso il basso. In un sistema sociale in-differente alle differenze di talento innato, gli individui dotati del potenziale ade-guato a sviluppare le capacità rilevanti per svolgere determinati ruoli vengono pri-vati della «possibilità di realizzarsi che deriva da un leale e abile esercizio dei dove-ri sociali», senza che un beneficio corrispondente venga corrisposto ad alcuno. In-fatti, sebbene, nel sistema in questione, gli individui meno talentuosi avrebberomaggiori chance di accesso ai vantaggi esteriori delle cariche, essi non potrebberorealizzarsi appieno attraverso lo svolgimento del loro dovere sociale, in quanto, peripotesi, manca loro il talento per svolgerlo bene. Anche se le probabilità per gli in-dividui sfavoriti nella lotteria naturale di accedere alle migliori cariche di una socie-tà, e quindi ai vantaggi esteriori a queste collegate, sono maggiori che in un sistemapiù meritocratico, l’elevata inefficienza di questo tipo di organizzazione del lavorofa in modo che le prerogative materiali connesse a tali ruoli siano equivalenti, se noninferiori, a quelle della peggiore posizione sociale in un sistema governato dall’equaeguaglianza di opportunità e dal principio di differenza. Riassumendo, nel contesto a cui la discussione del secondo principio di giusti- zia si riferisce, la rimozione dell’arbitrarietà morale porta a un livellamento verso ilbasso, che non è vantaggioso per nessuno in particolare. Questo spiega e giustificail rifiuto di Rawls di rimuovere le diseguaglianze determinate dalla sorte in ogni ca-so, espresso nella citazione in questione. Tale posizione è compatibile con quella cheafferma che le diseguaglianze dovute a fattori moralmente arbitrari dovrebbero es- UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA sere eliminate, tranne quando ciò porterebbe a un livellamento verso il basso. Ma la ri-duzione della diseguaglianza naturale equivale a un livellamento verso il basso solose si assume che le predisposizioni naturali non siano modificabili (tale assunto vie-ne messo in discussione dalle tecnologie genetiche). Se l’influsso dei fattori moral-mente arbitrari viene eliminato migliorando le probabilità di ciascun individuo dipoter competere per una gamma più alta di posizioni sociali, non si tratta di livella-mento verso il basso, in quanto ciò equivale a incrementare le probabilità di realiz-zazione individuale di chi sta peggio. Si potrebbe obiettare che l’eguaglianza genetica ha un costo elevato e quindi ri- duce le remunerazioni collegate alle posizioni più difficili da ottenere. Come nel ca-so precedente, le prerogative materiali connesse ai ruoli più prestigiosi finiranno peressere equivalenti, se non inferiori, a quelle collegate alla peggiore posizione socialein un sistema governato dall’equa eguaglianza di opportunità e dal principio di dif-ferenza. Questo è vero, ma a differenza del caso precedente, tali interventi favori-scono anche la probabilità di realizzare se stessi attraverso la realizzazione dei doverisociali. Poiché questo bene non è commensurabile alla ricchezza, vi è almeno unaspetto relativamente al quale coloro che subiscono gli interventi genetici stannomeglio che se non li avessero subiti. Quindi, non è corretto parlare in questo caso dilivellamento verso il basso. (L’argomento si basa sul fatto che i vantaggi esteriori col-legati alle posizioni sociali, a differenza dei vantaggi intrinseci legati alla realizzazio-ne di sé, sono del tutto commensurabili alla ricchezza.) In conclusione, se gli esseri umani possono legittimamente eliminare le dis- eguaglianze dovute ai geni, l’associazione tra principio di differenza e equa egua-glianza di opportunità non rappresenta il punto di equilibrio ideale tra le pretesedella non-arbitrarietà e quelle della reciprocità. Poiché la posizione di Rawls attri-buisce alla rimozione dell’arbitrarietà priorità rispetto alla reciprocità, e alla realiz-zazione di sé maggiore importanza che ai benefici materiali, essa giustifica interven-ti sui geni volti a rendere più eguali le opportunità, migliorando le chance di realiz-zazione individuale degli individui più svantaggiati.
Secondo l’interpretazione data, l’interpretazione rawlsiana del secondo princi- pio di giustizia rappresenta il punto di equilibrio ideale tra le ragioni pertinenti allascelta di un principio distributivo come quello in questione soltanto in virtù dell’e-sistenza di differenze innate immodificabili. Un problema di tale ricostruzione è cheappare sospetta l’attribuzione a Rawls di una forma di innatismo genetico. Nessunintellettuale liberal negli anni Settanta avrebbe spiegato le differenze di abilità tra gliuomini invocando fattori innati, a scapito di fattori come l’educazione. È quindi op-portuno fornire qualche precisazione, mostrando che, sebbene tale dubbio sia legit-timo, non è necessario attribuire a Rawls una forma di innatismo non plausibile. Utilizzo il termine «innato» per un tratto che ha origine da un processo di svi- luppo che tende a produrre lo stesso risultato, a dispetto di variazioni accidentali (ti- MICHELE LOI
piche o normali) nelle variabili ambientali. Un tratto canalizzato, è, nell’essere uma-no, il numero, la posizione degli arti, e il collegamento tra le parti dello scheletro. Inbiologia, oggi, si può utilizzare il termine «canalizzato», per sostituire il termine piùambiguo «innato», in questo senso specifico 36. Nessuno si sogna di attribuire a Rawls l’idea secondo cui le differenze di abilità tra gli uomini dovrebbero essere spiegate facendo appello esclusivamente a fattori in-nati (cioè la tesi in cui la diversità umana deriva interamente da processi canalizzati,come la differenza strutturale tra mano di un uomo e l’ala del pipistrello). Una ver-sione moderata di tale idea afferma che, sebbene le differenze di abilità dipendano an-che dall’ambiente, i geni definiscono «la capacità di un organismo, un limite che puòessere o non essere raggiunto a seconda dell’adeguatezza o meno dell’ambiente» 37.
Secondo il biologo R.C. Lewontin, un’autorità in materia, l’eredità genetica vieneconcepita nella pseudoscienza in base alla metafora «del secchio vuoto»: alla nascitasiamo come secchi vuoti, in attesa di essere riempiti dall’esperienza, mentre le quali-tà innate determinano la grandezza dei secchi 38. L’influenza dell’ambiente è comel’acqua che vi viene versata dentro. Se piove poco, i secchi risulteranno tutti parzial-mente pieni e conterranno approssimativamente la stessa quantità d’acqua. Se piovemolto, tutti i secchi saranno riempiti al massimo, e le ineguali quantità d’acqua da es-si contenute riflettono le differenze tra le dimensioni dei secchi 39. Lewontin sostiene che la metafora del secchio vuoto è inadeguata perché le dif- ferenze tra i genotipi non sono correlate in modo univoco alle differenze tra fenoti-pi. Questo fatto è stato verificato per alcune specie che possono essere studiate incondizioni di laboratorio. Alcune specie di granoturco rendono assai più di altre incondizioni adatte alla moderna industria agricola, ma il rapporto si capovolge quan-do la crescita avviene in condizioni ambientali diverse 40. Non ha senso affermareche i geni dell’una o dell’altra siano più o meno correlati alla crescita, perché ciò di-pende dal tipo di produzione e di ambiente in questione. Le differenze genetichedevono essere caratterizzate come differenze nelle norme di reazione: funzioni che 36 Si veda M. Mameli e P. Bateson, Innateness and the Sciences, «Biology and Philosophy», 2, 37 R. C. Lewontin, Gene, organismo e ambiente, Laterza, Roma-Bari 1998, pp. 22-23.
38 Si noti che l’identificazione tra canalizzato e genetico non è buona biologia. Si veda D. Scott Moore, The Dependent Gene: The Fallacy of Nature/Nurture, Times Books, New York 2002, pp. 187-190. I processi canalizzati non sono guidati esclusivamente dai geni (i geni non fanno nulla da soli eproducono effetti soltanto all’interno di un complesso meccanismo di sviluppo cellulare). Tuttavia quistiamo esponendo una comune fallacia della comprensione popolare della genetica, nella quale si ten-de a identificare facilmente ciò che è innato, nel senso di canalizzato, con ciò che è dovuto «prevalen-temente» ai geni.
39 Si veda R.C. Lewontin, Gene, organismo e ambiente, cit., pp. 22-23.
40 Si veda R. C. Lewontin, Biological Determinism, «Tanner Lectures on Human Values», 4, 1983, UNA TEORIA DELLA GIUSTIZIA, GENETICAMENTE MODIFICATA associano alla variazione genotipica, per ogni variabile ambientale, una diversa cor-relazione statistica con la variazione fenotipica 41.
Si noti che l’argomento fornito in precedenza non presuppone neppure la conce- zione dell’ereditarietà genetica di cui è metafora l’immagine dei secchi vuoti. È suffi-ciente affermare che le persone ereditino, in virtù dell’ereditarietà genetica, diversepredisposizioni, e che l’influsso di tali predisposizioni non possa essere interamenteeliminato manipolando le variabili ambientali. Di fronte a stimoli ambientali analoghi,persone dotate di caratteristiche genetiche diverse risulteranno dotate di inclinazionidiverse e tenderanno a coltivare questo o quell’aspetto della loro intelligenza e della lo-ro personalità. Poiché alcune capacità e tratti comportamentali risulteranno più fun-zionali alle esigenze del sistema produttivo (cosa che vale anche in un sistema produt-tivo che produce ricchezza e la ridistribuisce a favore di chi sta peggio), le prestazionidei loro possessori risulteranno più ricercate e quindi otterranno maggiori compensieconomici 42. Quindi alcuni genotipi risulteranno univocamente più vantaggiosi di al-tri, almeno all’interno di ambienti socio-culturali omogenei, causando diseguaglianzearbitrarie all’interno di tali gruppi 43. È quindi sensato parlare di vantaggi legati ai ge-ni, evitando di assumere il modello dei secchi vuoti e tenendo presente che, in am-bienti di sviluppo diversi, sono diversi i geni che risultano essere più vantaggiosi. In conclusione, la tecnologia genetica trasforma le ineguaglianze genetiche in una variabile sulla quale occorre intervenire per rendere più eguali le opportunità,come i fattori legati alla posizione sociale di origine. La rilettura del principio diequa eguaglianza di opportunità in riferimento al contesto post-genomico implicache, almeno in linea di principio, il secondo principio di giustizia giustifica la rimo-zione di alcune diseguaglianze genetiche. Si arriva a tale conclusione per due stradediverse. Da un lato, in tale società non tutte le diseguaglianze genetiche sono dovu-te alla lotteria naturale dei talenti, ma alcune riflettono diseguaglianze sociali di ac-cesso alle tecnologie di potenziamento o selezione genica. Dall’altro, le ragioni chegiustificano il principio di equa eguaglianza di opportunità giustificano anche gli in-terventi sul genoma, in una società che possa realizzarli. 41 Si veda R.C. Lewontin, Gene, organismo e ambiente, cit., pp.14-21.
42 Si assume che, in mancanza di incentivi economici, non sia possibile invogliare individui a sce- gliere di coltivare le capacità in questione, piuttosto che quelle considerate più nobili o interessanti. Inassenza di diseguaglianze retributive legate alle capacità messe in gioco, la condizione di chi sta peggiosarebbe ancora peggiore. Per una critica della giustificazione delle diseguaglianze basate sugli incenti-vi, si veda G.A. Cohen, Rescuing Justice and Equality, Harvard University Press, Cambridge MA 2008,cap. 1. 43 Una società ancora più profondamente egualitaria potrebbe promuovere diseguaglianze am- bientali tali da compensare le diseguaglianze naturali, cioè dedicare maggiori risorse alla formazionedelle abilità di coloro che hanno minori talenti. In ogni caso, neppure uno Stato totalitario potrebbemanipolare gli ambienti di sviluppo in modo così efficace da neutralizzare l’influenza delle predisposi-zioni genetiche, sia quelle fisiche, che di quelle intellettuali.
MICHELE LOI
Si noti però la clausola avversativa «soltanto in linea di principio». Come affer- ma un detto popolare, «tra il dire e il fare c’è di mezzo il mare»; questo saggio nondiscute il mare di ragioni che potrebbero giustificare, nella pratica, la rinuncia a taliobiettivi, o ulteriori vincoli a cui le politiche di accesso al genoma dovrebbero sot-tostare 44.
44 L’autore desidera ringraziare la Fondation Brocher per il supporto logistico e motivazionale e l’ospitalità forniti. Questa ricerca è stata finanziata dal Firb, nell’ambito del progetto «Bioetica dellagenetica: questioni morali e giuridiche negli impieghi clinici, biomedici e sociali della genetica umana».

Source: http://fqp.luiss.it/files/2010/12/Una-teoria-della-giustizia-geneticamente-modificata.pdf

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