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FEDERAZIONE SCACCHISTICA ITALIANA
REGOLAMENTO FEDERALE ANTIDOPING
(in attesa di approvazione da parte del CONI)
Testo approvato dal Consiglio Federale FSI del 22-23 settembre 2001
con recepimento del testo del "Regolamento dell'attività antidoping"
approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
con provvedimento n. 1187 del 5/6/2001
Art. 1 - Definizione del doping nello sport Titolo II - Organismi ed Uffici preposti all'attività antidoping Art. 3 - Commissione Scientifica Antidoping Art. 4 - Ufficio di Procura Antidoping Art. 6 - Ufficio Coordinamento Attività Antidoping (U.C.A.A.) Art. 7 - Federazione Medico Sportiva Italiana Art.8 - Commissione Federale Antidoping Art. 9 - Incompatibilità, durata e decadenza Art. 10 - Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa Titolo IV - Adempimenti e Sanzioni Art. 11 - Adempimenti conseguenti ai casi di positività Art. 12 - Procedimento disciplinare Art. 13 - Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni Art. 16 - Comunicazione ai mezzi di informazione ELENCO DELLE CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI EMANATO DAL CIO PER L'ANNO 2001 - 2002 REGOLAMENTO FEDERALE ANTIDOPING
PREAMBOLO
Vista la Dichiarazione approvata il 4 febbraio 1999 dalla Conferenza Mondiale sul
Doping svoltasi a Losanna, con la quale si è riaffermato il concetto che il doping
contravviene ai principi etici dello sport e della medicina e costituisce violazione al
regolamento che il Movimento Olimpico ha disposto, nella consapevolezza della
minaccia che il doping rappresenta per la salute dei giovani e degli atleti;
Visto il Codice Antidoping del Movimento Olimpico;
Preso atto della costituzione della Agenzia Mondiale Antidoping;
Vista la Legge 14 dicembre 2000, n. 376 recante la disciplina della tutela sanitaria
delle attività sportive e della lotta contro il doping;

Visto il Decreto Legislativo n. 242/99 recante norme per il riordino del Comitato
Olimpico Nazionale Italiano che conferisce al CONI l'adozione di misure di
prevenzione e repressione del doping;

Considerato che per doping si intende sia l’assunzione di sostanze o il ricorso a
metodologie potenzialmente pericolose per la salute dell’atleta, o comunque in grado di
incrementarne artificiosamente le prestazioni agonistiche, sia la presenza nell’organismo
dell’atleta di sostanze proibite non consentite ricomprese negli appositi elenchi
approvati dalle competenti autorità nazionali ed internazionali
;
Considerato, altresì, che nel Codice Antidoping del Movimento Olimpico vigente si
indica, tra l’altro, che è possibile comminare sanzioni o misure aggravate a tesserati
resisi colpevoli di violazioni della normativa antidoping, e che non di meno potrebbero
verificarsi circostanze di natura eccezionale che possano creare le condizioni per
un’eventuale modifica delle sanzioni stesse;
Considerato, infine, che viene riconosciuta la piena autorità del TAS (Tribunale
Arbitrale dello Sport) al completamento delle procedure di competenza degli Organi
federali;
Tutto quanto sopra considerato, la Federazione Scacchistica Italiana (F.S.I.) adotta il seguente Regolamento Antidoping. PRINCIPI GENERALI
Definizione del doping nello sport
1. Il doping contravviene ai principi etici dello sport e della medicina. Per doping si intende: a) la somministrazione, l’assunzione e l’uso di sostanze appartenenti alle classi proibite di agenti farmacologici e l’impiego di metodi proibiti da parte di atleti e di soggetti dell’ordinamento sportivo; b) il ricorso a sostanze o metodologie potenzialmente pericolose per la salute
dell’atleta, o in grado di alterarne artificiosamente le prestazioni agonistiche;
c) la presenza nell’organismo dell’atleta di sostanze proibite o l’accertamento del ricorso a metodologie non consentite facendo riferimento all’elenco emanato dal CIO ed ai successivi aggiornamenti. 2. Il doping è contrario ai principi di lealtà e correttezza nelle competizioni sportive, ai valori culturali dello sport, alla sua funzione di valorizzazione delle naturali potenzialità fisiche e delle qualità morali degli atleti. 3. E' altresì vietato raccomandare, proporre, autorizzare, permettere oppure
tollerare l'uso di qualsiasi sostanza o metodo che rientri nella definizione di
doping allo stesso modo del traffico di tale sostanza;

4. L'accertamento di un fatto di doping, l'acquisizione di una notizia relativa
ad un fatto di doping o alla violazione della Legge 14 dicembre 2000, n. 376
comporta l’attivazione di un procedimento disciplinare e l’applicazione delle
sanzioni stabilite dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dalla Federazione
Scacchistica Italiana.
5. L’elenco formulato dal CIO, di cui all’articolo 1 comma 1 lettera c), relativo alle
"Classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti" viene recepito dalla Giunta
Nazionale del C.O.N.I. e dalle Federazioni Sportive Nazionali e Discipline
Associate, ed entra in vigore nella data stabilita dal CIO. La Federazione
Scacchistica Italiana provvederà agli atti necessari per darne la massima
divulgazione presso gli affiliati.
TITOLO II
ORGANISMI ED UFFICI PREPOSTI ALL’ATTIVITÀ ANTIDOPING
Commissione Antidoping
1. E’ istituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano la Commissione
Antidoping, composta da un Presidente, da sei membri, di cui uno con l’incarico di
Vice Presidente, e da un Segretario, con lo scopo di promuovere e coordinare le
iniziative rivolte alla lotta contro il doping nello sport.
2. La Commissione ha le seguenti specifiche funzioni: a) elabora ed attua programmi educativi e campagne di informazione e formazione derivanti da studi sui rischi connessi con la pratica del doping; b) assume iniziative dirette ad acquisire elementi conoscitivi ed a formulare proposte per una più incisiva repressione del fenomeno del doping nello sport avvalendosi della collaborazione degli organi del C.O.N.I. e delle Federazioni Sportive Nazionali e delle Discipline Associate; c) procede alla ricognizione delle regole antidoping emanate dal Movimento Olimpico, dal C.O.N.I., dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate ed effettua specifici studi sulla normativa statale in materia di doping anche al fine di formulare proposte; d) esprime pareri, su richiesta degli uffici competenti, in merito ai regolamenti federali antidoping, alle convenzioni che gli organismi federali sono tenuti a stipulare per la disciplina dei controlli antidoping ed effettua un costante monitoraggio sui programmi di attività antidoping disposti dalle Federazioni Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate; e. dispone i controlli fuori competizione e/o a sorpresa richiesti dalla Federazioni
Sportive Nazionali e dalle Discipline Associate;
f. può disporre, in armonia con le iniziative assunte dalla Commissione per la
vigilanza e il controllo del doping e per la tutela della salute nelle attività
sportive
, specifici controlli antidoping a sorpresa, tramite la FMSI. Possono essere
sottoposti a controlli antidoping a sorpresa gli atleti italiani e stranieri tesserati per
società affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Associate che
partecipano a gare nazionali o fuori competizione.
3. La Commissione individua direttamente nominativi di atleti, anche di nazionalità straniera, ma tesserati per società sportive affiliate alla Federazione Scacchistica Italiana, da sottoporre ai controlli antidoping a sorpresa. I controlli antidoping a sorpresa possono essere disposti durante le gare, gli allenamenti ed i raduni ed anche al di fuori degli stessi. 4. I controlli antidoping a sorpresa possono essere altresì disposti su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, ove i controlli stessi siano ritenuti necessari per l’espletamento delle indagini. 5. La Commissione dispone i controlli antidoping a sorpresa avvalendosi, se necessario, della collaborazione della Federazione Scacchistica Italiana. La Commissione provvede ad inviare all’atleta e contestualmente alla Federazione Scacchistica Italiana, tramite telegramma, la convocazione per l’effettuazione del prelievo. Detta comunicazione deve pervenire almeno 24 ore prima dell’ora fissata per il prelievo medesimo. La Federazione Scacchistica Italiana è tenuta a collaborare affinché vengano notificati all’atleta, anche verbalmente, gli estremi della convocazione. L’atleta che non si presenta all’appuntamento fissato per il prelievo viene segnalato dall’Ispettore Medico incaricato del controllo alla FMSI, che provvede ad informare l’U.C.A.A., per l’attivazione del procedimento disciplinare da parte dell’Ufficio di Procura Antidoping. 6. La Commissione può, inoltre, in tutti i casi in cui lo ritenga opportuno e in particolare in occasione di gare, allenamenti o raduni, non prendere alcun accordo preventivo con l’atleta e inviare, senza preavviso, un incaricato appositamente delegato nel luogo della gara o dell’allenamento o in qualunque altro luogo in cui l’atleta sia reperibile. In questo caso, l’Ispettore Medico deve concedere all’atleta un ragionevole lasso di tempo per portare a termine l’attività nella quale è in quel momento impegnato. Il controllo deve iniziare entro un’ora dalla notifica. 7. La Federazione Scacchistica Italiana è tenuta a fornire alla Commissione Antidoping del C.O.N.I., con la massima tempestività e precisione, le seguenti informazioni relative alla sua attività agonistica ed addestrativa: a) i nominativi dei componenti della commissione federale antidoping ed il nome di un referente federale e degli eventuali sostituti, incaricato di mantenere i rapporti con la Commissione del C.O.N.I. Tale figura è da ricercarsi nell’ambito della struttura amministrativa federale (Segretario Generale o funzionario da questi delegato); b) l’elenco degli atleti di interesse nazionale corredato dagli indirizzi e dai numeri di telefono dell’atleta e della Società di appartenenza; c) i calendari agonistici nazionali, internazionali e, per gli sport di squadra, i calendari del settore campionati delle diverse serie ed ogni variazione degli stessi che intervenga nel corso dell’anno; d) i calendari dei raduni e degli allenamenti previsti in Italia e all’estero per gli atleti italiani di interesse nazionale ed ogni loro variazione che intervenga nel corso dell’anno. 8. La mancata effettuazione del controllo antidoping a sorpresa, attribuibile a
responsabilità organizzative della Federazione Scacchistica Italiana, determina a
carico di questa l’obbligo di rimborsare alla FMSI le spese sostenute per gli
Ispettori Medici incaricati del controllo; quando i responsabili della Federazione
Scacchistica Italiana non provvedono a fornire le informazioni di cui al precedente
comma 7, la Commissione Antidoping, previa diffida e decorso il termine di sei
giorni, segnala il comportamento omissivo alla Giunta Nazionale del C.O.N.I.
9. La Commissione, per l’esercizio delle proprie funzioni, può richiedere, per il tramite dell’U.C.A.A., di avvalersi della collaborazione di funzionari, di tecnici, di consulenti esterni e di mezzi del C.O.N.I. 10. La Commissione, entro due mesi dal suo insediamento, adotta un regolamento
interno di funzionamento ove siano tra l’altro definiti i criteri, le modalità, le
condizioni e le procedure per l’effettuazione dei controlli antidoping a sorpresa.
Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del C.O.N.I. avrà preso atto, sarà
trasmesso alla Federazione Scacchistica Italiana.
Commissione Scientifica Antidoping
1. E' istituita, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, la Commissione Scientifica Antidoping in posizione di piena autonomia e composta da un
Presidente, da un massimo di 12 membri, scelti tra esponenti di diverse discipline
scientifiche e da due atleti di entrambi i sessi. Un Ufficio di Segreteria
assicurerà il funzionamento della Commissione.

2. La Commissione Scientifica Antidoping svolge le seguenti funzioni: a) fa e fa fare, commissionandola, ricerca scientifica negli ambiti e nei campi ove siano richiesti approfondimenti e nuovi elementi di conoscenza. La Commissione definisce i protocolli di ricerca, individua le modalità operative, valuta i progetti e formula le relative proposte di finanziamento. Essa provvede, inoltre, a diffondere i risultati più utili e più interessanti; b) fa affermazioni e dichiarazioni di principio che inoltra al Presidente del
C.O.N.I. ed alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., sulla base sia dei dati già
acquisiti dalla comunità scientifica, sia di quelli derivati da nuove acquisizioni
della ricerca scientifica;
c) svolge attività educativo-didattica, producendo testi e documenti a carattere scientifico, con l'obiettivo di informare e di formare i destinatari degli stessi, interni ed esterni al mondo sportivo; d) assume le funzioni di Autorità medica competente a disciplinare ed a
concedere deroghe di cui all'Art. 1, comma 4 della Legge 14 dicembre
2000, n. 376, su richiesta documentata e giustificata avanzata per il
tramite della Commissione Federale Antidoping;

e) agisce da osservatorio della ricerca e della letteratura mondiale antidoping, con lo scopo specifico di informarsi dettagliatamente su quanto accade, nel mondo, a proposito del doping nello sport e delle iniziative intraprese a tutela della salute degli atleti; f) svolge azione di supporto, di consulenza, di garante e di controllo, in tutti i casi in cui il C.O.N.I. intraprende iniziative ricollegabili alla ricerca scientifica e, perciò, bisognose di un'autorità con specifica competenza in materia di lotta al doping e di tutela della salute degli atleti; g) sviluppa, nel quadro degli accordi tra il C.O.N.I. ed il Ministero della Sanità, rapporti di scambio e di stretta collaborazione con l'Istituto Superiore di Sanità ed in special modo con il Dipartimento Valutazione Farmaci e Farmacovigilanza, nell'ottica di una azione coordinata e congiunta contro il doping e l'abuso, in genere, dei farmaci nello sport; h) propone alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., curandone l’attuazione, anche
in collaborazione con altre Istituzioni ed altri qualificati partner, italiani e
stranieri, campagne di prevenzione e di sensibilizzazione, relativamente
all'uso e all'abuso dei farmaci nello sport e alla tutela della salute degli atleti;
i) esprime pareri su questioni scientifiche inerenti alla materia del doping ad
istanze degli Organi del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e
Discipline Associate.

Ufficio di Procura Antidoping
1. L’Ufficio di Procura Antidoping, istituito presso il C.O.N.I. in posizione di piena autonomia, è competente in via esclusiva a compiere gli atti necessari all’accertamento delle responsabilità di tesserati alla Federazione Scacchistica Italiana che abbiano posto in essere i comportamenti vietati dal presente regolamento. 2. L’Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni del
presente Regolamento nonché sull’uso, la vendita, la cessione all’atleta o,
comunque, il procacciamento o la detenzione di sostanze doping; l’istigazione,
anche non accolta; l’accordo, anche non realizzato, per fare uso di qualsiasi
sostanza o metodo vietato ed altresì il ricorso, da parte dell’atleta, di metodologie
vietate .
3. L’Ufficio di Procura Antidoping è composto da un Procuratore Capo, da sette Procuratori e da un Segretario. 4. Il Procuratore Capo effettua i procedimenti di indagine oppure li assegna ad uno o più Procuratori coordinandone l’attività. Il Procuratore designato conduce l’indagine e, avvalendosi del Segretario, cura gli adempimenti ad essa connessi. Il Procuratore Capo, su proposta del Procuratore titolare delle indagini, può delegare la Procura federale a comparire in udienza ed a effettuare singoli atti ispettivi. 5. L’Ufficio di Procura Antidoping, ai fini delle indagini, può richiedere alla Federazione Scacchistica Italiana ogni documento necessario e, per il tramite dell’U.C.A.A., avvalersi dell’ausilio di funzionari, di tecnici e di mezzi del C.O.N.I. ovvero di consulenti esterni. Il medesimo Ufficio può accedere, per il tramite di un Procuratore incaricato, ai locali nei quali si effettuano le procedure di sorteggio degli atleti e di prelievo dei campioni da sottoporre a controllo antidoping. 6. L'Ufficio di Procura Antidoping può richiedere alla Commissione Scientifica
pareri, valutazioni e assistenza per fatti attinenti alle indagini.
7. Provvede a segnalare alle Procure della Repubblica competenti le fattispecie
penalmente rilevanti, ai sensi della Legge 14 dicembre 2000, n. 376, di cui
acquisisce conoscenza.

8. L'Ufficio di Procura Antidoping è competente ad indagare sulle violazioni al
Regolamento Antidoping accertate dalla Commissione di cui all'Art. 3 della
Legge 14 dicembre 2000, n. 376.

Comitato Etico
1. E' istituito, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Etico
quale Organo di consulenza delle Commissioni e delle strutture deputate alla
attività antidoping previste dal presente Regolamento. Il Comitato è costituito
con riferimento alle disposizioni di cui al Decreto Ministeriale 15 luglio 1997 e
successivi aggiornamenti.

2. Il Comitato Etico è composto da un Presidente e da cinque componenti, di cui
uno designato dalla Commissione Scientifica Antidoping ed uno, atleta,
designato dalla Commissione Atleti del CONI. Un Segretario assicurerà il
funzionamento del Comitato.

3. Il Comitato svolge la propria funzione di consulenza in occasione della
proposizione di studi scientifici e garantisce la idoneità delle proposte con
riguardo agli aspetti etici, scientifici e metodologici degli studi di ricerca
medica, fisiologica, biomeccanica, epidemiologica e farmacologica proposti
dalle Commissioni, Organi e strutture antidoping previste nel presente
regolamento.

4. Il Comitato Etico ha potere di veto (giudizio di inidoneità) sulla proposizione
di studi, nonché potere di controllo sulla progressione del metodo in atto, dei
risultati e delle conclusioni.

5. Per specifiche e motivate esigenze il Comitato potrà cooptare componenti
esterni con competenza nella specifica materia da trattare. Il membro cooptato
parteciperà esclusivamente ai lavori per i quali è stata motivata la sua
cooptazione e limitatamente a questi avrà diritto di voto.

6. Il Comitato Etico opererà in posizione di piena autonomia e indipendenza.
7. Entro un mese dal suo insediamento, il Comitato adotta un proprio
regolamento interno di funzionamento ove siano, tra l'altro, definiti i
protocolli, le modalità, le condizioni e le procedure di propria competenza.
Tale regolamento, di cui la Giunta Nazionale del CONI avrà preso atto, sarà

trasmesso per conoscenza alla Federazione Scacchistica Italiana.
Ufficio Coordinamento Attività Antidoping
(U.C.A.A.)
1. Il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, a mezzo di una propria struttura denominata Ufficio Coordinamento Attività Antidoping, svolge l’attività antidoping
in attuazione delle normative proprie e del Movimento Olimpico. In particolare
l’U.C.A.A.: coordina l’effettuazione dei controlli fuori competizione e/o a sorpresa
disposti dalla Commissione Antidoping e dei controlli disposti dalla Federazione
Scacchistica Italiana; dispone delle risorse necessarie per il funzionamento ed il
collegamento degli Organismi operanti nell’ambito delle attività antidoping
dell’Ente.
2. L’U.C.A.A., ricevuta la comunicazione di positività del campione A da parte
della Federazione Medico Sportiva Italiana, provvede alle comunicazioni di rito ai
fini della attività di competenza dell’Ufficio di Procura Antidoping e della
Federazione Scacchistica Italiana ai sensi dei successivi artt. 11,12 e 13 del presente
regolamento.
3. L’U.C.A.A. relaziona di volta in volta alla Giunta Esecutiva del C.O.N.I. sulle
positività accertate, sull’andamento dei procedimenti disciplinari adottati
dall'Ufficio di Procura Antidoping e dagli Organi di giustizia federale, nonché
sulle sanzioni comminate.
Federazione Medico Sportiva Italiana
1. L’espletamento dei controlli antidoping ordinari ed a sorpresa è svolto dalla
Federazione Medico Sportiva Italiana alla quale sono conferiti il compito e la
responsabilità di designare gli Ispettori Medici incaricati delle operazioni di
prelievo delle urine e delle connesse formalità, in occasione delle gare, allenamenti
o raduni, ed altresì di disporre per l’effettuazione delle analisi presso il Laboratorio
di Analisi Antidoping accreditato dal CIO o dalla autorità internazionale
competente in materia di lotta al doping
, secondo le modalità ed i termini stabiliti
dal presente regolamento.
2. E’ facoltà della FMSI, d’intesa con la Federazione Scacchistica Italiana, inviare,
ove necessario, i campioni biologici da analizzare presso Laboratori Antidoping
stranieri accreditati dal CIO o dalla autorità internazionale competente in
materia di lotta al doping
.
Commissione Federale del Controllo Antidoping
1. E’ istituita presso la sede federale, la Commissione Federale del Controllo Antidoping presieduta da un Presidente nominato dal Consiglio Federale e composta da tre membri, compreso il Presidente, e da un Segretario senza diritto di voto. 2. La Commissione ha il compito di garantire il funzionamento dei controlli sul territorio nazionale ed altresì di designare il rappresentante antidoping federale che dovrà seguire direttamente le operazioni secondo le modalità e le procedure di cui al Regolamento Antidoping federale. 3. La Commissione individuerà in primo luogo i tipi e le categorie di competizioni da prendere in esame e procederà poi per sorteggio alla designazione delle gare in occasione delle quali dovrà essere effettuato il controllo antidoping e ne darà tempestiva comunicazione alla FMSI che provvederà a sua volta alla designazione degli Ispettori medici. 4. La Commissione ha inoltre la facoltà di disporre per l’effettuazione del controllo antidoping in occasione di spareggi, raduni collegiali e quando sussistono gravi e giustificati motivi. 5. Sulla designazione delle gare oggetto di controlli antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sulle decisioni assunte dalla Commissione Federale del Controllo Antidoping, sulla esecuzione dei prelievi dovrà essere mantenuto il segreto d’ufficio. Incompatibilità, durata e decadenza
1. L’incarico di componente della Commissione Federale del Controllo Antidoping di
cui al presente regolamento è incompatibile con incarichi o cariche rivestite in seno
alla Federazione Scacchistica Italiana e alle Società sportive alla stessa affiliate.
Chi si trova nella condizione di incompatibilità prevista dal presente comma, entro
trenta giorni dal suo insorgere, deve comunicare al Presidente della Federazione
Scacchistica Italiana l’opzione per l’uno o per l’altro incarico. La mancata
comunicazione dell’esercizio dell’opzione è causa di decadenza dall’incarico
conferito ai sensi del presente regolamento. 2. I componenti della Commissione Federale del Controllo Antidoping non
possono in alcun caso, direttamente o indirettamente, assumere la difesa o
assistere nelle fasi di accertamento e disciplinari i tesserati incolpati per fatti di
doping pena l'immediata decadenza dall'incarico conferito ai sensi del presente
regolamento.

3. La Commissione Federale del Controllo Antidoping ha la durata di un
quadriennio olimpico e continua ad esercitare le proprie funzioni, in caso di
decadenza del Consiglio Federale, fino alla nomina della nuova Commissione
federale di Controllo Antidoping. I componenti della Commissione federale di
Controllo Antidoping possono essere rinominati.
TITOLO III
NORME PROCEDURALI
Norme procedurali per l’effettuazione dei controlli antidoping
1. La Federazione Scacchistica Italiana ha l’obbligo di predisporre il programma
annuale dei controlli. La realizzazione del programma avverrà d’intesa con la FMSI
e sarà regolata da apposita convenzione deliberata dal Consiglio Federale, previa
acquisizione del parere della Commissione Antidoping del C.O.N.I. La
convenzione dovrà prevedere il termine temporale massimo entro il quale la
FMSI dovrà comunicare all'U.C.A.A. il responso di eventuali positività
accertate dal Laboratorio di Analisi Antidoping.

2. La FMSI provvede alla designazione degli Ispettori Medici. Sulla designazione delle gare oggetto di controllo antidoping, sulle designazioni degli Ispettori Medici, sull’effettuazione dei prelievi, sui nominativi degli atleti da controllare e controllati, sull’esito delle analisi, deve essere mantenuto il segreto d’ufficio. 3. Per l’effettuazione dei controlli antidoping, le società ospitanti o gli enti organizzatori sono tenuti a mettere a disposizione un locale, idoneo allo scopo, nel quale sia possibile individuare di massima una zona di attesa ed un vano per le operazioni di controllo, dotato di gabinetto e doccia. Il locale deve altresì essere corredato di un tavolo con sedie e fornito di almeno due tipi di bibite analcoliche diverse, gasate e non gasate, e possibilmente essere situato in prossimità degli spogliatoi. 4. Gli atleti, i medici sociali, i massaggiatori, i tecnici, i dirigenti accompagnatori e le società sono tenuti a prestare la massima collaborazione per il miglior espletamento e rispetto delle procedure del controllo antidoping. 5. L’Ispettore Medico incaricato di effettuare il prelievo viene designato dalla FMSI con lettera ufficiale. Copia della lettera viene consegnata dall’Ispettore Medico all’arbitro principale della competizione, all’inizio del turno di gioco per il quale, in base al calendario di gara, è stato disposto il controllo antidoping. 6. Nel caso di controlli antidoping ordinari o a sorpresa in competizione: a. il medico o il dirigente sociale deve consegnare, in busta chiusa e sigillata, all'Ispettore Medico designato dalla FMSI, le eventuali notifiche individuali di trattamenti terapeutici che abbiano comportato il ricorso a sostanze il cui uso è vietato in determinate condizioni, riguardanti gli atleti sottoposti al controllo. b. nel locale adibito al controllo antidoping, il rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana e l'arbitro principale della competizione, procedono alla designazione per sorteggio, fra i primi dieci tesserati della classifica provvisoria del turno di gioco precedente, degli atleti che devono essere sottoposti al prelievo nel numero stabilito per quella determinata competizione. L'Arbitro Principale procede a notificare la convocazione agli atleti da sottoporre al prelievo alla conclusione delle rispettive partite. Possono essere sottoposti a controllo anche gli atleti espulsi o ritiratisi nel corso della gara e quelli che l’hanno abbandonata per un infortunio tale da non richiedere l’immediato ricovero ospedaliero. 7. Entro dieci minuti dalla avvenuta notifica del prelievo gli atleti designati devono recarsi nel locale riservato al controllo antidoping. L’Ispettore Medico, d’intesa con il rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, deve accertare che le operazioni di prelievo siano predisposte in maniera da garantirne la regolarità con il minor disagio per gli atleti designati, ai quali deve essere illustrata la procedura per la raccolta del campione. 8. Gli atleti identificati dall’Ispettore Medico, previa, se del caso, esibizione di legale documento di riconoscimento, devono restare nel locale riservato al controllo antidoping fino ad avvenuto prelievo del campione ed alla conclusione delle connesse operazioni. Le operazioni si intendono concluse con la sigillatura dei flaconi; quindi l’atleta ha la facoltà di restare nel locale sino alla sigillatura delle borse per il trasporto. Ciascun atleta sceglie un kit per il prelievo antidoping così costituito: - un recipiente per la raccolta delle urine; - un flacone contrassegnato con la lettera A; - un flacone contrassegnato con la lettera B. Solo un atleta alla volta sarà chiamato nel locale adibito al controllo antidoping. 9. Oltre all’Ispettore Medico ed agli atleti designati, nel locale sono esclusivamente ammessi il medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, il dirigente accompagnatore della Società ed il rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, il Procuratore eventualmente incaricato ai sensi dell'art. 4, comma 5 e, in caso di controlli a sorpresa, anche l’incaricato della Commissione Antidoping del CONI. La FMSI ha la facoltà di designare un ulteriore medico che assiste per necessità didattiche alle operazioni di controllo antidoping, sotto la responsabilità dell'Ispettore Medico. L’atleta designato al controllo ha la facoltà di scegliere il kit previsto per le operazioni di prelievo e di constatarne visivamente l’integrità. La raccolta del campione di urine, nell’apposito recipiente, deve avvenire alla presenza dell’Ispettore Medico che dovrà essere dello stesso sesso dell’atleta. Ciascun atleta deve rimanere nel locale fino a che non produce la quantità minima di urina pari ad almeno 75 ml, e può assumere bevande analcoliche, gasate o non gasate. Qualora la quantità di urina prodotta dall’atleta sia insufficiente, il campione incompleto viene sigillato e l’atleta rimane sotto osservazione. Ove l’attesa per il prelievo si protragga, l’Ispettore Medico, a sua esclusiva discrezione, può consentire all’atleta di fare la doccia e vestirsi, senza lasciare il locale. Il campione prelevato viene dissigillato quando l’atleta è in grado di produrre l’ulteriore quantità di urina necessaria per completare l’operazione di prelievo. 10. Una volta prodotto il campione, l’atleta, in presenza dell’Ispettore Medico travasa l’urina dal recipiente ai flaconi A e B in modo che circa i 2/3 del volume originario
siano immessi nel flacone A ed 1/3 nel flacone B, avendo cura di lasciare un
residuo di liquido all’interno del recipiente utilizzato per il prelievo, sufficiente per
consentire la determinazione del pH e della densità. L'Ispettore Medico può, con
il consenso dell'atleta, aiutare nelle procedure descritte nel presente comma.
Ciascun flacone viene chiuso con l’applicazione di un sigillo recante un codice
alfanumerico o un codice a barre.
11. L’Ispettore Medico effettua la misura del pH e della densità utilizzando il residuo di urina appositamente lasciato nel recipiente usato per il prelievo e riporta il risultato sul verbale di prelievo antidoping. Il valore del pH deve essere compreso fra 5 e 7 e la densità deve essere uguale o superiore a 1.010. Qualora il campione prelevato non rientri in tali parametri si deve procedere ad una ulteriore raccolta di urine. 12. L’Ispettore Medico deve compilare, per ciascun atleta sottoposto al controllo, il
verbale di prelievo antidoping (relativo ai controlli ordinari ed a sorpresa), in un
originale (destinato al Laboratorio antidoping) e tre copie autoricalcanti, secondo il
modello predisposto dall’U.C.A.A., che, firmate ove previsto dall’atleta,
dall’Ispettore Medico e dal medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, dal
dirigente accompagnatore della Società e dal rappresentante della Federazione
Scacchistica Italiana, se presente
, devono essere ordinate come segue:
a) l’originale non deve contenere alcun dato identificativo dell’atleta e va inserita nell’apposita busta indirizzata al Laboratorio di Analisi Antidoping; b) la prima copia deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata all’U.C.A.A. sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Scacchistica Italiana, alla gara con la località e la data di svolgimento. Le eventuali dichiarazioni del medico o notifiche di farmaci somministrati all’atleta controllato devono essere allegate al verbale e inserite nella busta destinata all’U.C.A.A.; c) la seconda copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), deve essere inserita nell’apposita busta indirizzata alla Federazione Scacchistica Italiana, sul cui esterno devono essere riportati, a cura dell’Ispettore Medico, i riferimenti relativi alla Federazione Scacchistica Italiana, alla gara con la località e la data di svolgimento; d) la terza copia, con i medesimi eventuali allegati di cui al precedente punto b), anch’essa inserita in un’apposita busta chiusa e sigillata, viene consegnata all’atleta, oppure al medico della Società o dell’atleta o, in sua assenza, al dirigente accompagnatore della Società di appartenenza dell’atleta controllato. Sulle copie di cui alle lettere b), c), d) devono essere riportati i dati identificativi
dell’atleta. La busta di cui al punto a) deve essere inserita nel contenitore di
trasporto in cui si trovano i campioni A. Le buste di cui ai punti b) e c) devono
essere sigillate e controfirmate dall’Ispettore Medico e dal rappresentante della
Federazione Scacchistica Italiana, se presente. Le buste b) e c) vengono inoltrate
rispettivamente all’U.C.A.A. ed alla Federazione Scacchistica Italiana, a cura
dell’Ispettore Medico; se presente il rappresentante federale, l’Ispettore Medico può
consegnare a questi la busta c) per l’inoltro al competente Ufficio della Federazione
stessa. Solo la busta di cui al punto a) può essere inserita nel contenitore di
trasporto dei campioni, i medici prelevatori hanno la responsabilità di
impedire che documenti atti a svelare l'identità degli atleti siano inseriti nel
contenitore di trasporto.

13. I destinatari delle buste contenenti i verbali dei controlli antidoping di cui alle lettere b), c) e d) hanno l’obbligo di conservarle con la massima cura con il divieto di aprirle o manometterle. Trascorso un mese dalla data di effettuazione delle analisi da parte del Laboratorio, le buste sopra indicate potranno essere distrutte. 14.L’Ispettore Medico deve compilare in ogni sua parte il verbale di prelievo
antidoping, richiedendo all’atleta e riportando sul modulo le dichiarazioni su
qualsiasi trattamento farmacologico e medico al quale l’atleta si sia sottoposto nei
sette giorni precedenti il prelievo. L’Ispettore Medico deve inoltre segnalare
all'Ufficio di Procura Antidoping, mediante rapporto scritto, eventuali
comportamenti, tentativi od azioni condotte da atleti, medici, massaggiatori,
allenatori, tecnici o dirigenti od altri, tesi ad evitare che l’atleta designato si
sottoponga al controllo antidoping, ovvero che vengano attuati comportamenti e
tentativi che contravvengono alla corretta esecuzione del prelievo.
15. Ciascun flacone contrassegnato con la lettera A o B deve essere inserito nel rispettivo contenitore, contrassegnato anch’esso con la lettera A o B. Ciascun contenitore viene chiuso con un sigillo contraddistinto da un codice alfanumerico od a barre. 16. I contenitori A e B debitamente sigillati devono essere inseriti nelle rispettive
borsette termiche (se previste) e
nella apposita borsa per la spedizione, che è a sua
volta chiusa con un sigillo codificato. Tutte le suddette operazioni possono essere
eseguite alla presenza dell’atleta e del Medico della società o dell’atleta (o del
dirigente accompagnatore della Società). A questi è consentito di constatare che i
flaconi, i contenitori, la borsetta termica (se prevista) e la borsa di trasporto
siano stati sigillati in modo corretto e che i sigilli relativi ai flaconi ed ai contenitori
corrispondano a quelli riportati sul verbale di prelievo antidoping. Detto verbale
deve essere firmato dall’atleta, il quale in tal modo attesta la corretta esecuzione
della procedura seguita per l’effettuazione del prelievo, dal medico della società o
dell’atleta (oppure dal dirigente accompagnatore della Società) e dall’Ispettore
Medico. Le firme delle persone precedentemente indicate devono essere apposte sul
verbale di prelievo antidoping dopo che i contenitori A e B sono stati chiusi e
sigillati. Eventuali irregolarità riscontrate dall'atleta o dal Medico della società
o dell'atleta (o dal dirigente accompagnatore della Società) devono essere
riportate sul verbale di prelievo antidoping.

17. L’inoltro dei campioni al Laboratorio di Analisi Antidoping è effettuato con
mezzo celere a cura del rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana, con
la collaborazione dell’organizzatore della manifestazione. L’apertura della borsa di
trasporto, della borsetta termica (se prevista)
e del contenitore A deve essere
effettuata presso la sede del Laboratorio Antidoping che effettua le analisi. I flaconi
A vengono estratti dal contenitore e dissigillati dal responsabile del Laboratorio, o
da un componente dello staff da lui designato, ed il loro contenuto è utilizzato per la
prima analisi. Il contenitore B, estratto dalla corrispondente borsa di trasporto e
dalla borsetta termica (se prevista)
e verificatane l’integrità dei sigilli viene
conservato sigillato in condizioni tali da garantirne l’integrità e, in caso di
positività della prima analisi, viene dissigillato in occasione dell’analisi di
revisione. Dal contenitore B viene estratto il flacone B relativo all’atleta riscontrato
non negativo alla prima analisi alla presenza, ove questa sia stata comunicata, di un
rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana e di un funzionario
dell’U.C.A.A. Per gli adempimenti conseguenti alla confermata positività si
rimanda a quanto previsto al successivo art. 11. Le analisi dei campioni A e B
vengono svolte esclusivamente dal Laboratorio di Analisi Antidoping in accordo
con le modalità, le procedure e le norme stabilite dal CIO.
18. Nel caso di controlli antidoping a sorpresa, disposti dalla Commissione Antidoping del CONI, valgono, per come applicabili, le norme relative ai controlli ordinari di cui ai precedenti commi, ma il verbale viene compilato e firmato dall’atleta, dal medico della società o dell’atleta, se presente, dall’Ispettore Medico e anche dal rappresentante della medesima Commissione, se presente. TITOLO IV
ADEMPIMENTI E SANZIONI
Adempimenti conseguenti ai casi di positività
1. I risultati positivi e negativi delle analisi sono comunicati dalla FMSI
all’U.C.A.A.
2. L’accertamento dell’identità dell’atleta risultato positivo avviene presso
l’U.C.A.A. mediante il confronto contestuale tra la comunicazione dell’esito di
positività emessa dal Laboratorio Antidoping, recante il codice alfanumerico od a
barre del campione, il verbale del prelievo antidoping in possesso dell’U.C.A.A. ed
il verbale del prelievo antidoping in possesso della Federazione Scacchistica
Italiana.
Ai fini dell’identificazione dell’atleta, i funzionari dell’U.C.A.A. e della Federazione Scacchistica Italiana debbono presentare le buste chiuse che verranno aperte per la circostanza. 1. Una volta determinata l’identità dell’atleta, l’U.C.A.A. provvede con la massima tempestività a darne comunicazione al Presidente della Federazione Scacchistica
Italiana, all’atleta ed alla Società Sportiva di appartenenza (a mezzo telegramma,
fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la
Federazione Scacchistica Italiana), all’Ufficio di Procura Antidoping nonché alla
Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti.
La Federazione
Scacchistica Italiana verifica in ogni caso l’avvenuta ricezione della notifica
destinata all’atleta o ne cura il perfezionamento.
2. Nel caso in cui la accertata positività configuri responsabilità a carico della
Società di appartenenza, come previsto dal successivo Art. 12, comma 6 del
presente regolamento o per effetto di altra specifica normativa federale,
l'Autorità competente dovrà darne immediata comunicazione all'U.C.A.A.
perché consenta alla Società di appartenenza di esercitare il diritto di cui al
successivo comma.

3. L’analisi di revisione viene effettuata dal Laboratorio di Analisi Antidoping su
richiesta dell'atleta interessato trasmessa all'U.C.A.A. entro dieci giorni dalla
data di comunicazione della positività. L'U.C.A.A. concorda con la FMSI la
data di effettuazione delle controanalisi dandone comunicazione all'atleta con
un preavviso di almeno 7 giorni.
La data fissata per le analisi di revisione è
comunicata dall’U.C.A.A. anche al Presidente della Federazione Scacchistica
Italiana, ed alla Società di appartenenza. La comunicazione è inviata a mezzo
telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e
concordato con la Federazione Scacchistica Italiana. Alle analisi di revisione, fin
dalla fase di apertura del campione B,
può assistere l’atleta interessato oppure un
suo rappresentante, appositamente delegato dall’atleta stesso o dalla Società di
appartenenza con lettera a mezzo fax che pervenga all’U.C.A.A. entro e non oltre le
24 ore precedenti la data stabilita per le operazioni di controanalisi. L’atleta od il
rappresentante delegato può essere assistito da un perito, il cui nominativo e la cui
qualifica devono essere notificati nel termine precedentemente indicato. La Società
di appartenenza potrà richiedere l'effettuazione delle controanalisi e/o essere
rappresentata o farsi assistere da un perito, secondo le modalità sopraindicate,
solo nel caso in cui sia stata formalizzata azione di responsabilità nei suoi
confronti in relazione al medesimo caso di positività.
Il Laboratorio non
consentirà l’accesso nei propri locali a persone non preventivamente accreditate
dall’U.C.A.A.
4. All’apertura dei campioni relativi alle analisi di revisione possono altresì assistere
un rappresentante della Federazione Scacchistica Italiana ed un funzionario delegato dall’U.C.A.A. Qualora, a seguito delle analisi di revisione, venga confermato l’esito di positività, l’U.C.A.A., dopo aver ricevuto la comunicazione ufficiale da parte della FMSI, provvede a darne comunicazione al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’atleta risultato positivo ed alla Società di appartenenza (a mezzo telegramma, fax e Raccomandata, o altro mezzo di trasmissione opportuno e concordato con la Federazione Scacchistica Italiana) nonché alla Commissione Antidoping per i controlli da essa disposti. L’U.C.A.A. provvede inoltre a trasmettere tempestivamente gli atti, per gli adempimenti di competenza, all’Ufficio di Procura Antidoping. 5. Qualora l’analisi di revisione fornisca esito negativo, l’U.C.A.A. provvederà a darne notifica ai soggetti indicati nel comma precedente con le stesse modalità. 6. I risultati delle analisi di revisione sono inappellabili. 7. L’atleta positivo alle prime analisi deve essere immediatamente sospeso in via
cautelare con provvedimento della Commissione di Giustizia e Disciplina, alla
quale l'atleta potrà essere eventualmente deferito. L’atleta sospeso non potrà
svolgere attività sportiva in attesa della decisione dell’Organo di cui sopra,
decisione che dovrà essere emessa entro e non oltre sessanta giorni a far tempo
dalla data di deferimento. Il periodo di sospensione cautelare già scontato dall’atleta
si sottrae dalla sanzione eventualmente irrogata dall’Organo giudicante.
9. La FMSI, nel rispetto delle norme vigenti, dà tempestiva comunicazione
dell’esito positivo delle analisi direttamente al CIO e alla Fèdèration
Internationale des Echecs F.I.D.E.

Procedimento disciplinare
1. L’accertamento dell’assunzione di sostanze o dell’uso di metodi vietati da parte di atleti di nazionalità italiana o di nazionalità straniera comunque tesserati per Società
sportive affiliate alla Federazione Scacchistica Italiana e partecipanti ad attività
addestrativa, di preparazione, di allenamento o competizioni agonistiche; la
somministrazione e l’assunzione o la detenzione di sostanze vietate da parte di
tesserati; l’acquisizione di notizie circa i comportamenti vietati dal presente
regolamento; il rifiuto del prelievo ai fini del controllo o la sua elusione,
comportano l’attivazione del procedimento di indagine e dell’eventuale
procedimento disciplinare secondo le norme emanate dal C.O.N.I. e dai regolamenti
della Federazione Scacchistica Italiana. Nel caso in cui l’atleta venga riscontrato
positivo in una gara svoltasi all’estero, sotto l’egida della Fèdèration Internationale
des Echecs F.I.D.E., è fatto obbligo alla Federazione Scacchistica Italiana di darne
immediata comunicazione all’U.C.A.A. Successivamente dovrà essere data
notizia dell'esito del procedimento disciplinare instaurato dalla Fèdèration
Internationale des Echecs F.I.D.E. sulla cui base l'Ufficio di Procura
Antidoping del CONI darà corso alle indagini per individuare eventuali
ulteriori responsabilità connesse al caso.

L’applicazione delle sanzioni è di competenza esclusiva degli organi di giustizia della Federazione Scacchistica Italiana, o della Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E. nei casi di sua competenza, nel rispetto dei regolamenti vigenti. 2. Il Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana dà attuazione ai provvedimenti dell’Ufficio di Procura Antidoping. In particolare collabora per la citazione dei tesserati alla Federazione convocati a comparire dinanzi all'Ufficio suddetto, per l’esecuzione di ogni accertamento disposto dallo stesso. 3. Qualora nel corso del procedimento di indagine si rilevino gli estremi di
comportamenti penalmente rilevanti, anche ai sensi della Legge del 14 dicembre
2000
, n. 376, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti relativi all’Autorità
Giudiziaria territorialmente competente, e prosegue le indagini per l’accertamento
delle responsabilità ai fini disciplinari.
4. Completata l’indagine, l’Ufficio di Procura Antidoping trasmette gli atti alla Federazione Scacchistica Italiana, procedendo, con motivati provvedimenti, al deferimento Dell’avvenuta trasmissione degli atti del procedimento disciplinare alla Federazione Scacchistica Italiana l’Ufficio di Procura Antidoping dà comunicazione ufficiale all’indagato, alla Società di appartenenza, al Presidente della Federazione Scacchistica Italiana, all’U.C.A.A. L’Ufficio di Procura Antidoping è parte necessaria nel procedimento disciplinare dinanzi agli Organi di giustizia federale nei diversi gradi di giudizio. 5. La Federazione Scacchistica Italiana, ricevuti gli atti dall’Ufficio di Procura Antidoping, attiva il procedimento disciplinare dinanzi al competente Organo di giustizia federale, il quale provvede, nel rispetto delle norme regolamentari federali, alla eventuale applicazione delle sanzioni previste. Violazioni delle norme antidoping e relative sanzioni
1. Con il tesseramento ed il suo rinnovo, gli atleti aderiscono ai Regolamenti
Antidoping federali dichiarando la conoscenza e la accettazione delle norme in
essi contenute e
assumono l’obbligo di sottoporsi al controllo antidoping. Qualsiasi
inosservanza, da parte degli atleti, delle modalità regolamentari, così come il rifiuto
o l’elusione del prelievo ovvero l’effettuazione dello stesso in maniera non
conforme alle norme procedurali, sono sanzionati secondo quanto previsto dal
presente regolamento; allo stesso modo, è punito ogni tentativo di alterare con
qualsiasi mezzo i risultati delle analisi.
2. Nei confronti del tesserato alla Federazione Scacchistica Italiana che, convocato dall’Ufficio di Procura Antidoping per l’assunzione di informazioni o per la contestazione dell’addebito, non si presenti senza giustificato motivo, si applica la sanzione della sospensione per un periodo da mesi 1 a mesi 6. Tale sanzione viene proposta dall’Ufficio di Procura Antidoping, al competente Organo di giustizia federale e si cumula con le sanzioni eventualmente irrogate all’esito definitivo del procedimento disciplinare. 3. All’esito delle indagini, la sanzione sarà ridotta da un minimo di un terzo ad un massimo di due terzi a favore dell’atleta che, su richiesta dell’Ufficio di Procura Antidoping, abbia fornito una collaborazione determinante per l’accertamento delle responsabilità connesse alla vicenda di doping oggetto di indagine. 4. E’ facoltà della Federazione Scacchistica Italiana prevedere, per i casi di positività al doping, l’applicazione di sanzioni più gravi di quelle enunciate al successivo
articolo 14 del
presente Regolamento, in coerenza con quanto eventualmente
stabilito, in materia di sanzioni antidoping, dalla Fèdèration Internationale des
Echecs F.I.D.E.
5. Le sanzioni indicate al successivo articolo 14 sono applicate nella misura ivi
prevista anche a coloro che, designati a sottoporsi al controllo antidoping, lo
abbiano volontariamente eluso.
6. Nei casi di ripetute violazioni delle norme antidoping, alle Società di appartenenza dei tesserati responsabili di fatti di doping sono applicate le sanzioni stabilite dai regolamenti federali antidoping per i casi di violazione dei principi di lealtà e correttezza sportiva. 7. Definito il procedimento disciplinare, il Segretario Generale della Federazione Scacchistica Italiana provvede, con la massima tempestività, ad informare ufficialmente l’U.C.A.A. sui provvedimenti adottati, trasmettendone la relativa documentazione. 8. E’ fatta salva la facoltà delle parti di ricorrere al TAS (Tribunale Arbitrale dello Sport) una volta completato il procedimento di competenza degli Organi federali. 9. Le sanzioni adottate dalla Federazione Scacchistica Italiana sono efficaci nei
confronti di tutte le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate.
L’U.C.A.A. provvede a dare comunicazione alle Federazioni Sportive Nazionali ed
alle Discipline Associate dei provvedimenti disciplinari adottati dalla medesima in
materia di doping.
10. L’illecito sportivo connesso all’uso di sostanze o metodi dopanti si prescrive in cinque anni dal giorno in cui il fatto si è verificato. Sanzioni
1. In un caso di doping, le sanzioni per coloro che ne sono per la prima volta a. Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoefedrina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle
suddette:

II. divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo; III. multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 IV. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un
a. Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate nel I. un divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive a qualsiasi titolo; II. una multa fino a un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 III. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un
periodo minimo di due anni. Tuttavia, in base a circostanze specifiche, eccezionali, la cui determinazione spetta in prima istanza ai competenti organi federali, potrà essere prevista un'eventuale modifica alla sanzione di due anni. 1. In caso di doping intenzionale le sanzioni sono le seguenti; a. Qualora la sostanza vietata di cui si è fatto uso sia efedrina, fenilpropanolamina, pseudoeferina, caffeina, stricnina o sostanze affini per struttura chimica alle
suddette:

I. divieto a partecipare ad una o più manifestazioni sportive in qualsiasi veste; II. multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 100.000 III. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva per un
a. Qualora la sostanza vietata utilizzata sia diversa rispetto a quelle elencate al precedente paragrafo a) oppure si tratti di una reiterazione del medesimo comportamento (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping commesso entro un periodo di tempo di dieci anni successivi al momento in cui la sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata definitiva): I. sospensione a vita a partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva in II. multa fino ad un importo massimo pari all'equivalente in lire di 1.000.000 III. sospensione da qualsiasi gara e/o da qualsiasi attività sportiva (per un
periodo da quattro anni alla sospensione a vita). 1. Eventuali casi di doping durante una gara determinano automaticamente l'annullamento del risultato riportato (con tutte le conseguenze del caso, inclusa la rinuncia a eventuali medaglie o premi), a prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate, fermi restando il disposto di cui al punto 4 del presente articolo. 4. In caso di positività al controllo antidoping di un atleta componente di una squadra, è prevista l'applicazione della penalità per la squadra stessa della perdita per
0-4 di ogni incontro a cui abbia preso parte il suddetto componente sia
contestualmente che successivamente al controllo antidoping in questione, a
prescindere da eventuali altre sanzioni che possono essere applicate.

5. La sanzione per un fatto di doping commesso da un atleta e rilevato in occasione di un controllo fuori gara dovrà essere analoga a quelle previste nei punti 1 e 2 del presente articolo. 6. In caso di traffico di sostanze vietate, la sanzione prevista è la sospensione a vita dalla partecipazione a qualsiasi organizzazione, ente, attività o manifestazione sportiva a qualsiasi titolo. Qualsiasi tentativo di realizzare un traffico di sostanze vietate sarà perseguito secondo le medesime modalità previste per il compimento del predetto comportamento. Per le persone dichiarate responsabili di traffico di sostanze vietate, l'ignoranza della natura o della composizione delle sostanze medesime oppure della natura o degli effetti dei metodi in questione, non costituisce circostanza attenuante oppure motivo di esonero dalla sanzione. 7. Le sanzioni stabilite nel presente regolamento possono essere applicate cumulativamente nella misura in cui siano compatibili e possono essere
accompagnate da misure che impongono controlli con cadenza regolare oppure
senza preavviso, per un determinato periodo di tempo, dell'atleta che si è reso
responsabile del fatto di doping. In linea di principio una multa non dovrebbe
mai sostituire una misura sospensiva ma integrare tale sanzione.

8. Il doping intenzionale può essere dimostrato in qualsiasi modo, ivi inclusa, la 9. Le prove acquisite in base ai profili metabolici e/o alle rilevazioni del rapporto isotopico possono essere utilizzate per trarre delle conclusioni definitive per quanto attiene l'uso di steroidi anabolizzanti androgeni. 10. Una concentrazione di epitestosterone nelle urine superiore a 200 nanogrammi per millilitro sarà oggetto di ulteriori accertamenti approfonditi secondo quanto previsto dalla lista delle sostanze e dei metodi vietati vigente per il testosterone. 11. La buona riuscita oppure il fallimento dell'uso di una sostanza vietata o di un metodo vietato non è significativo. E' sufficiente il ricorso oppure il tentativo di ricorrere alla sostanza o al metodo vietato per ritenere compiuto il fatto di doping. 12. Nel caso in cui siano riscontrati:
b. una manovra o manipolazione che possa impedire o falsare qualsiasi controllo di c. il rifiuto di sottoporsi a qualsiasi controllo di cui al presente regolamento; d. un caso di doping la cui responsabilità sia imputabile a un dirigente oppure e. la complicità oppure altre forme di coinvolgimento in un'azione di doping da parte di coloro che esercitano una professione medica, farmaceutica o connessa; f. il possesso o la detenzione senza giustificato motivo delle sostanze vietate dal
presente regolamento.
4. Ai responsabili dei comportamenti indicati al comma precedente sono
applicate alternativamente o cumulativamente le sanzioni di cui al precedente
punto 2, lettera a).

5. In caso di reiterazione (per reiterazione si intende un ulteriore fatto di doping
commesso entro un periodo di dieci anni successivi al momento in cui la
sanzione precedente, in qualsiasi forma e per qualsiasi motivo, è diventata
definitiva) si applicano le sanzioni di cui al punto 2, lettera b).

DISPOSIZIONI FINALI
Campo di applicazione
1. Le norme del presente Regolamento si applicano nei confronti dei tesserati
presso la Federazione Scacchistica Italiana. Gli atleti che partecipano a
competizioni di calendario internazionale sono tenuti al rispetto delle Regole
emanate dalla Fèdèration Internationale des Echecs F.I.D.E. e presso questa
possono essere sottoposti a controllo e a giudizio. Gli Organismi internazionali
competenti possono disporre anche controlli "out of competition" nei confronti di
atleti tesserati presso Organismi sportivi riconosciuti dal CONI e comminare
sanzioni secondo i propri Regolamenti.
2. Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice Antidoping del Movimento Olimpico. Comunicazioni ai mezzi di informazione
1. L’emissione di comunicati e notizie relativi ad atti, informazioni, disposizioni, provvedimenti degli Organismi ed Uffici del C.O.N.I. preposti all’attività antidoping, è di esclusiva competenza dell’Ufficio Stampa del C.O.N.I. Spetta alla Federazione Scacchistica Italiana l’emissione di comunicati stampa relativi agli analoghi atti adottati dai propri organi ed uffici. Allegato 1
ELENCO DELLE CLASSI DI SOSTANZE VIETATE E DEI METODI PROIBITI
IN MATERIA DI DOPING, EMANATO DAL CIO PER L'ANNO 2001 - 2002

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO
CODICE ANTIDOPING DEL MOVIMENTO OLIMPICO
Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi probiti
2001 -2002
1. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE
A. Stimolanti
Le sostanze vietate della classe (A) includono i seguenti esempi: amineptina, amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina,
efedrina**, formoterolo***, fencamfamina, mesocarbo, pentetrazolo, pipradolo,
salbutamolo***, salmeterolo***, terbutalina***, …. e sostanze affini.

* Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro. ** Per quanto riguarda la catina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per l'efedrina e la metilefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per quanto riguarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro. *** Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o
curare l'asma e l'asma indotta da esercizio. Il medico di squadra o uno specialista in
malattie respiratorie dovranno comunicare per iscritto, secondo le modalità stabilite da
ciascuna Federazione e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati
personali,
alla autorità federale competente la presenza di asma e/o di asma indotta da
esercizio.
NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono essere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, per uso oftalmologico e rettale) contenenti adrenalina e fenilefrina sono consentiti. B. Narcotici
Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi: buprenorfina,
destromoramide,
diamorfina (eroina),
metadone, morfina,
pentazocina, petidina ….e sostanze affini.
NOTA: E' consentito l'impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, difenossilato, etilmorfina, folcodina, propossifene e tramadolo. C. Agenti anabolizzanti
Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi: 1. Steroidi anabolizzanti androgeni clostebol,
fluossimesterone,
metandienone,
metenolone,
nandrolone,
norandrostenediolo, 19-norandrostenedione, ossandrolone, stanozololo ….e sostanze
affini.

b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone,
testosterone* . e sostanze affini.

Le informazioni risultanti dall'esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici possono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive. La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel campione di urina di un atleta costituisce violazione, salvo nel caso in cui esistano le prove che tale rapporto sia dovuto a condizioni fisiologiche o patologiche, quali la bassa escrezione dl epitestosterone, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. Qualora il rapporto T/E risulti superiore a 6, le autorità competenti hanno l'obbligo di condurre degli accertamenti prima che il campione venga dichiarato positivo. A tale proposito verrà redatta una relazione scritta completa che comprenda un'analisi dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrine. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests precedenti, l'atleta interessato sarà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti dovranno essere inseriti nella relazione. In assenza di collaborazione all'esecuzione di tali accertamenti, il risultato verrà considerato positivo. Bambuterolo, clenbuterolo, fenoterolo, formoterolo*, reproterolo, salbutamolo*,
salmeterolo, terbutalina* ….e sostanze affini.

* Uso consentito per via inalatoria, come descritto al punto (I.A) Per quanto riguarda il salbutamolo, considerato nella categoria degli agenti anabolizzanti, un campione viene ritenuto positivo se la concentrazione nell'urina risulta superiore a 1000 nanogrammi per millilitro. D. Diuretici
Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi: acetazolamide, acido etacrinico, bumetanide, clortalidone, furosemide,
idroclorotiazide, mannitolo*, mersalil, spironolactone, triamterene ….e sostanze
affini.

E. Ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica e analoghi
Le sostanze vietate della classe (E) includono gli esempi seguenti ed i relativi analoghi, nonché le sostanze ad azione mimetica: 1. Gonadotropina corionica (hCG ) esclusivamente per gli uomini;
2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi esclusivamente per gli uomini
3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide)
4. Ormone della crescita (hGH)
5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF- I)
e tutti i rispettivi "fattori di rilascio" e loro analoghi 6. Eritropoietina (EPO)
7. Insulina:
uso consentito soltanto per il trattamento di atleti affetti da forme, dichiarate, di diabete
insulino-dipendente. E' necessaria la comunicazione scritta rilasciata da un
endocrinologo o da un medico di squadra attestante la condizione di diabete
insulinodipendente da trasmettere secondo le modalità stabilite da ciascuna
Federazione e nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali
alla
autorità federale competente .
La presenza di una concentrazione anomala di ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un'infrazione a meno che non sia stato comprovato in via definitiva che il fenomeno è dovuto esclusivamente ad una condizione fisiologica o patologica. II: PRATICHE VIETATE
1. Doping ematico: consiste nella somministrazione di sangue, globuli rossi e/o emoderivati, all'atleta, procedura che può essere preceduta da un prelievo di sangue sull'atleta che continua l'allenamento in uno stato di insufficienza ematica. 2. Somministrazione di trasportatori artificiali di ossigeno o di sostituti del plasma. 3. Manipolazioni farmacologiche, chimiche e fisiche III. CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN DETERMINATE CONDIZIONI
A. Alcool
Le Federazioni Sportive indicheranno nella convenzione da stipulare con la FMSI
la richiesta eventuale di condurre analisi per l'individuazione dell'etanolo. Le
analisi per l'individuazione dell'etanolo dovranno essere obbligatoriamente
condotte se così previsto dalla Federazione sportiva internazionale di
appartenenza.

B. Cannabinoidi
Saranno condotte analisi per l'individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei Giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento di cannabinoidi. La concentrazione nelle urine di 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo-9-acido carbossilico (carbossi-THC), in misura maggiore di 15 nanogrammi per millilitro, configura un caso di doping. C. Anestetici locali
L'uso di anestetici locali tramite iniezione è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possibilità di somministrare bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e
sostanze affini ma non cocaina. Gli agenti vasocostrittori (ad es. adrenalina)
potranno essere utilizzati unitamente ad anestetici locali;
b) possibilità di effettuare soltanto iniezioni locali od intra-articolari; c) soltanto quando esista una giustificazione medica. Ove la Federazione non sancisca l'obbligo di deposito della notifica preventiva, copia della idonea giustificazione medica dovrà essere consegnata all'ispettore medico incaricato del prelievo perché sia inserita nella busta contenente il verbale di prelievo, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari. In mancanza gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI. D. Glicocorticoidi
L'uso sistemico del glicocorticoidi è vietato nei casi in cui questi ultimi vengano somministrati per via orale, rettale o attraverso iniezione endovenosa o intramuscolare. In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di glicocorticoidi. Ove la Federazione non sancisca l'obbligo di deposito della notifica preventiva, copia della idonea giustificazione medica dovcrà essere consegnata all'Ispettore Medico incaricato del prelievo perché sia inserita nella busta contenente il verbale di prelievo, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari. In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall'Ufficio di Procura Antidoping del CONI. E. Beta-bloccanti
Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi: acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo,
propanololo, sotalolo …. e sostanze affini.

Le Federazioni Sportive indicheranno nella Convenzione da stipulare con la FMSI la richiesta eventuale di condurre analisi per l'individuazione di Beta-bloccanti. Le analisi per l'individuazione dei Beta-bloccanti dovranno essere obbligatoriamente condotte se così previsto dalla Federazione Sportiva Internazionale di appartenenza. CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI I
LABORATORI ACCREDITATI DAL CIO SONO TENUTI A
COMUNICARE I
RISCONTRI RELATIVI A SPECIFICHE SOSTANZE
CARBOSSI-THC > 15 nanogrammi/millilitro EPITESTOSTERONE > 200 nanogrammi/millilitro METILEFEDRINA > 10 microgrammi/millilitro 19-NORANDROSTERONE > 2 nanogrammi/millilitro, per gli uomini 19-NORANDROSTERONE > 5 nanogrammi/millilitro, per le donne FENILPROPANOLAMINA > 25 microgrammi/millilitro PSEUDOEFEDRINA > 25 microgrammi/millilitro (come stimolante) > 100 nanogrammi/millilitro (come agente anabolizzante) > 1000 nanogrammi/millilitro IV. CONTROLLI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI
I controlli effettuati al di fuori delle competizioni hanno come unico obiettivo quello di svelare le sostanze proibite appartenenti alla classe I.C (agenti anabolizzanti), I.D (diuretici), I.E (ormoni peptidici, sostanze ad azione mimetica ed analoghi) ed alla classe II (metodi proibiti). ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE
ATTENZIONE:
Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo delle sostanze proibite. Molte sostanze che non risultano incluse nell'elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti nella definizione "…e sostanze affini". Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, i prodotti di supplementazione e le preparazioni vendute liberamente, nonché tutte le altre sostanze utilizzate non contengano alcuna sostanza compresa fra quelle vietate. STIMOLANTI
Amfepramone, amfetamina, amifenazolo, amineptina, bambuterolo, bromantan, bupropione, caffeina, carfedon, catina, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, fenfluramina, fendimetrazina, fentermina, fenilefrina, fenilpropanolamina, foledrina, formoterolo, metilenediossiamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazolo, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina. NARCOTICI
Buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, petidina. AGENTI ANABOLIZZANTI
Androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, boldenone, clenbuterolo, clostebol, danazolo, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolone, metandriolo, metiltestosterone, norandrostenedione, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone. DIURETICI
Acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolactone, triamterene. AGENTI MASCHERANTI
Bromantan, diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid. ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E
ANALOGHI
Eritropoietina (EPO), ACTH, hCG*, hGH, insulina, LH*, clomifene*, ciclofenil*, tamoxifene*, inibitori dell'aromatasi*.
*sostanze vietate esclusivamente negli uomini BETA-BLOCCANTI
Acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, celiprololo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, propranololo, sotalolo, timololo.

Source: http://www.federscacchi.it/doc/reg/d20041127075226_antidoping.pdf

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Nos. 2006-1213, -1313 Plaintiff/Counterclaim Defendant-Appellant, MERRELL PHARMACEUTICALS, INC., AND CARDERM CAPITAL L.P., Defendant/Counterclaimant-Appellee, On appeal from the United States District Court for the District of New Jersey in consolidated case Nos. 01-CV-3627 and 03-CV-0487, Judge Joseph A. Greenway, Jr. BRIEF OF PATIENTS NOT PATENTS, INC., AS AMICUS CURIAE IN SU

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