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Comunicato Ufficiale N° 28 del 30/01/2003 1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.
1.1 Elenco sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping
Si riporta qui di seguito il comunicato ufficiale n. 110/A del 18.12.2002, riguardante l’argomento sopra “COMUNICATO UFFICIALE N. 110/A
preso atto che la Giunta Nazionale del CONI ha recepito, con delibera n. 735/2002, l’elenco aggiorna- to delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti in materia di doping emanato dal CIO, d’intesa considerato che detto elenco entrerà in vigore il 10 gennaio 2003 e pertanto vi è la necessità di pubbli- visti l’art. 21, comma 3 dello Statuto Federale e l’art. 1, comma 5 del Regolamento Antidoping della è recepito dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio l’allegato elenco delle sostanze vietate e dei meto- di proibiti in materia di doping. Detto elenco entrerà in vigore dal 1° gennaio 2003. La presente delibera sarà sottoposta a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale. CODICE ANTIDOPING DEL MOVIMENTO OLIMPICO Lista delle classi di sostanze vietate e dei metodi proibiti 2003
1° GENNAIO 2003
I. CLASSI DI SOSTANZE VIETA TE
A. STIMOLANTI
Le sostanze vietate della classe (A.a) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D: amifenazolo, amfetamina, bromantan, caffeina*, carfedon, cocaina, efedrina**, fencamfamina, mesocarb, pentetrazolo, pipradolo, e sostanze affini. * Per quanto attiene alla caffeina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nell’urina ri- sulta superiore ai 12 microgrammi per millilitro. ** Per quanto riguarda l’efedrina e la metilefedrina, un campione viene definito positivo se la concen- trazione nell’urina risulta superiore a 10 microgrammi per millilitro. Per la catina, un campione viene defi- nito positivo se la concentrazione nell’urina risulta superiore a 5 microgrammi per millilitro. Per quanto ri- guarda fenilpropanolamina e pseudoefedrina, un campione viene definito positivo se la concentrazione nel- l’urina risulta superiore a 25 microgrammi per millilitro. NOTA: Tutti i preparati a base di imidazolo sono consentiti per uso topico. I vasocostrittori possono es- sere somministrati assieme ad anestetici locali. I preparati per uso topico (ad es. per via nasale, oftalmo- logica e rettale) contenenti adrenalina sono consentiti. Bupropione, sinefrina e fenilefrina sono consentiti. Le sostanze vietate della classe (A.b) includono i seguenti esempi con entrambi i loro isomeri L e D: formoterolo ***, salbutamolo ***, salmeterolo *** e terbutalina ***…. e sostanze affini. * * * Consentiti soltanto se somministrati per inalazione allo scopo di prevenire e/o curare l’asma e l’a- sma indotta da esercizio. Il Medico di squadra o uno specialista in malattie respiratorie dovrà notificare per iscritto, nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali, al Responsabile della Sezione Me- dica presso il Settore Tecnico della F .I.G.C. che l’atleta è affetto da asma e/o da asma indotta da eserci- zio, corredando tale comunicazione con la documentazione atta a dimostrare la patologia. B. NARCOTICI
Le sostanze vietate della classe (B) includono i seguenti esempi: buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), metadone, morfina, pentazocina, petidina …. e so- NOTA: E’ consentito l’impiego di codeina, destrometorfano, destropropossifene, diidrocodeina, dife- nossilato, etilmorfina, folcodina , propossifene e tramadolo. C. AGENTI ANABOLIZZANTI
Le sostanze vietate della classe (C) includono i seguenti esempi: 1. Steroidi anabolizzanti androgeni
a) clostebol, fluossimesterone, metandienone, metenolone, nandrolone, 19-norandrostenediolo, 19-no- randrostenedione, ossandrolone, stanozololo …. e sostanze affini. b) androstenediolo, androstenedione, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, testosterone* e Le informazioni risultanti dall’esecuzione di profili metabolici e/o le misurazioni dei rapporti isotopici pos- sono essere utilizzate per pervenire a conclusioni definitive. La presenza di un rapporto Testosterone (T)/Epitestosterone (E) superiore a sei (6) a uno (1), nel cam- pione di urina di un atleta costituisce una violazione, salvo nel caso in cui esista la prova che tale rappor- to sia dovuto a condizione fisiologica o patologica, quali ad esempio la bassa escrezione di epitestostero- ne, la presenza di tumori producenti androgeni, deficit enzimatici. In tal caso la relativa documentazione medica deve essere inviata al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. Nel caso di un rapporto T/E superiore a sei (6), è obbligatorio che la Commissione Scientifica Antidoping del CONI conduca un’indagine, prima che il campione sia dichiarato positivo. A tale proposito verrà redat- ta una relazione scritta completa che comprenda un esame dei tests precedenti, di quelli successivi ed eventuali risultati di indagini endocrinologiche. Nel caso in cui non siano disponibili i risultati dei tests pre- cedenti, l’atleta interessato verrà sottoposto ad un esame senza preavviso almeno una volta al mese per un periodo di tre mesi. I risultati di questi esami svolti saranno inclusi nella relazione. La mancanza di col- laborazione negli accertamenti comporterà la dichiarazione di positività del campione. 2. Altri agenti anabolizzanti
* Per quanto riguarda il salbutamolo, la concentrazione nell’urina superiore a 1000 nanogrammi per mil- lilitro di salbutamolo presente in forma diversa da quella di salbutamolo solfato costituisce una violazione D. DIURETICI
Le sostanze vietate della classe (D) includono i seguenti esempi: acetazolamide, bumetanide, clortalidone, acido etacrinico, furosemide, idroclorotiazide, mannitolo *, mersalile, spironolattone, triamterene …. e sostanze affini. E. ORMONI PEPTIDICI, MIMETICI ED ANALOGHI
Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi compresi i relativi analoghi e mimetici: 1. Gonadotropina corionica (hCG ) vietata esclusivamente per gli uomini; 2. Gonadotropine ipofisarie e di sintesi (LH) vietata esclusivamente per gli uomini; 3. Corticotropine (ACTH, tetracosactide) 5. Fattore di crescita insulino-simile (IGF-1); e tutti i rispettivi “fattori di rilascio” e loro analoghi * uso consentito soltanto per il trattamento di atleti per i quali è stata certificata la patologia di diabete Il termine “insulino dipendente” è qui usato per descrivere persone con diabete nei quali è richiesta una terapia a base di insulina, secondo il parere di un medico specialista qualificato. Questo sarà sempre il ca- so nel diabete di tipo 1 e qualche volta nel diabete mellito di tipo 2. La comunicazione scritta atte stante la condizione di diabete insulino- dipendente deve essere rilasciata da un endocrinologo o da un medico di squadra. Tale comunicazione deve essere inviata nel rispetto della normativa sulla riservatezza dei dati personali al Responsabile della Sezione Medica presso il Settore Tecnico della F .I.G.C. corredata della documentazione atta a dimostrare la patologia. La presenza di una concentrazione anomala di un ormone endogeno appartenente alla classe (E) o dei suoi marcatori diagnostici nelle urine di un atleta costituisce un’infrazione, a meno che non venga provato che sia dovuto ad una condizione fisiologica o patologica. F. AGENTI CON ATTIVITA’ ANTI-ESTROGENICA
lnibitori dell’aromatasi, clomifene, ciclofenil, tamoxifene sono proibiti solo per gli uomini. G. AGENTI MASCHERANTI
Le sostanze vietate della classe (G) includono i seguenti esempi: diuretici, epitestosterone *, probenecid, espansori di plasma (es. amido idrossietile) Gli agenti mascheranti sono vietati. Essi sono prodotti che hanno la capacità compromettere l’escre- zione di sostanze vietate o di mascherare la loro presenza nelle urine o in altri campioni biologici utilizzati * La presenza di una concentrazione urinaria di epitestosterone superiore a 200 nanogrammi/millilitro co- stituisce una violazione della normativa antidoping, salvo nel caso in cui esista la prova che ciò sia dovuto ad una condizione fisiologica. Il rapporto isotopico in spettrometria di massa (IRMS) potrà essere usato per giun- gere a conclusioni definitive. Se il risultato dell’IRMS è in conclusivo, la Commissione Scientifica Antidoping del CONI potrà effettuare ulteriori accertamenti, prima che il campione sia dichiarato positivo. Il.- METODI VIETATI
A. AUMENTO DI TRASPORTO DI OSSIGENO
a. Doping ematico. Il doping ematico consiste nella somministrazione di sangue autologo, omologo o ete- rologo o prodotti contenenti globuli rossi di qualsiasi origine, al di fuori di un trattamento medico legitti- b. La somministrazione di prodotti che aumentano l’assorbimento, il trasporto o il rilascio di ossigeno ad esempio prodotti contenenti emoglobina sintetica, compresi, ma non limitati alle emoglobine bovine e cross-linked, prodotti di emoglobina microincapsulata, perfluorochimici, e RSR 13. B. MANIPOLAZIONE FARMACOLOGICA. CHIMICA E FISICA
La manipolazione farmacologica, chimica e fisica consiste nell’uso di sostanze e metodi, inclusi gli agen- ti mascheranti (rif. I. G), che alterano, tentano di alterare o è verosimile che possano alterare l’integrità e la conformità dei campioni raccolti nei controlli antidoping. Queste manipolazioni includono, senza limita- zione, la cateterizzazione, la sostituzione di urina e/o la manomissione, l’inibizione dell’escrezione renale e l’alterazione del dosaggio del testosterone e epitestosterone (rif. C. DOPING GENETICO
Il doping genetico o cellulare è definito come l’uso non terapeutico di geni, elementi genetici e/o cellule che hanno la capacità di migliorare la prestazione sportiva. III - CLASSI DI SOSTANZE VIETATE IN ALCUNI SPORT
I CONTROLLI PER IL RILEVAMENTO DELL ‘ETANOLO NEI CAMPIONI DI URINA NON SARANNO B. CANNABINOIDI
Saranno condotte analisi per l’individuazione di cannabinoidi (ad es. Marijuana, Hashish). In occasione dei Giochi Olimpici, saranno svolti controlli per il rilevamento dei cannabinoidi. Una concentrazione urina- ria di acido 11-nor-delta-9-tetraidrocannabinolo-9- carbossilico (carbossi- THC), superiore a 15 nano- grammi per millilitro, costituisce un caso di doping. C. ANESTETICI LOCALI
L’uso di anestetici locali per via iniettiva è consentito nel rispetto delle seguenti condizioni: a) possono essere utilizzati bupivacaina, lidocaina, mepivacaina, procaina, e sostanze affini ma non co- caina. Agenti vasocostrittori possono essere utilizzati insieme ad anestetici locali; b) possono essere somministrate soltanto per iniezione locale od intra-articolare; c) possono essere somministrati soltanto quando giustificati da un punto di vista medico. Prima dell’inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice - copia, all’Ispettore Medico la giustificazione medica dell’avvenuta somministrazione di anestetici locali nel ri- spetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Ver- bali di prelievo, ai sensi dell’art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping.
In mancanza, gli accertamenti del caso saranno svolti dall’Ufficio di Procura Antidoping del CONI. D. GLUCOCORTICOSTEROIDI
L’uso sistemico di glucocorticosteroidi è vietato quando questi vengono somministrati per via orale, ret- In caso di necessità medica, sono consentite iniezioni locali ed intra-articolari di glicocorticoidi. Prima dell’inizio delle operazioni di prelievo, il medico di squadra deve consegnare, in triplice copia, al- l’Ispettore Medico la giustificazione medica dell’avvenuta somministrazione di anestetici locali nel rispetto delle condizioni sopra indicate, affinché tali copie vengano inserite nella pertinente busta dei Verbali di pre- lievo, ai sensi dell’ art. 9 punto 12 lettere b), c) e d) del Regolamento della Attività Antidoping. In mancan- za, gli accertamenti del caso saranno svolti dall’Ufficio di Procura Antidoping del CONI. E. BETA-BLOCCANTI
Le sostanze vietate della classe (E) includono i seguenti esempi: acebutololo, alprenololo, atenololo, labetalolo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, propranololo, sota- L’uso dei Beta-bloccanti è soggetto alla preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile del- la Sezione Medica del Settore Tecnico della F .I.G.C., al quale deve essere inoltrata specifica richiesta, corredata delle giustificazioni mediche che rendono necessario il loro uso. IV - SOMMARIO DELLE CONCENTRAZIONI URINARIE AL DI SOPRA DELLE QUALI SI CONFIGURA
UNA VIOLAZIONE DOPING
> 2 nanogrammi/millilitro per gli uomini > 5 nanogrammi/millilitro per le donne V - SOSTANZE E METODI VIETATI AL DI FUORI DELLE COMPETIZIONI
I.E. (ormoni peptidici, mimetici ed analoghi), I.F. (agenti con attività antiestrogenica), ELENCO DEGLI ESEMPI DI SOSTANZE VIETATE
ATTENZIONE:
Quanto segue non costituisce un elenco esaustivo deIle sostanze proibite. Molte sostanze che non com- paiono nell’elenco sono da considerarsi, comunque, vietate, in quanto rientranti neIla definizione “e so- Gli atleti sono tenuti ad accertarsi che tutti i farmaci, gli integratori alimentari, vitaminici o dietetici ed i prodotti da banco, nonché tutte le altre sostanze da loro assunte non contengano alcuna sostanza vieta- amfepramone, amfetamina, amifenazolo, bambuterolo, bromantan, caffeina, carfedon, catina, cloben- zorex, cocaina, cropropamide, crotetamide, efedrina, eptaminolo, etamivan, etilamfetamina, etilefrina, fen- camfamina, fenetillina, fenfluramina, fendimetrazina, fenmetrazina, fentermina, fenilpropanolamina, fen- proporex, foledrina, formoterolo, mefenorex, mefentermina, mesocarb, metamfetamina, metilenedios- siamfetamina, metilenediossimetamfetamina, metilefedrina, metilfenidato, metossifenamina, niketamide, norfenfluramina, paraidrossiamfetamina, pemolina, pentetrazo]o, pipradolo, prolintano, propilesedrina, pseudoefedrina, reproterolo, salbutamolo, salmeterolo, selegilina, stricnina, terbutalina. buprenorfina, destromoramide, diamorfina (eroina), idrocodone, metadone, morfina, pentazocina, peti- androstenediolo, androstenedione, bambuterolo, bolasterone, boldenone, clenbuterolo, clostebol, da- nazolo, deidroclormetiltestosterone, deidroepiandrosterone (DHEA), diidrotestosterone, drostanolone, fe- noterolo, fluossimesterone, formebolone, formoterolo, gestrinone, mesterolone, metandienone, metenolo- ne, metandriolo, metiltestosterone, mibolerone, nandrolone, 19- norandrostenediolo, 19-norandrostene- dione, norboletone, noretandrolone, ossandrolone, ossimetolone, ossimesterone, reproterolo, salbutamo- lo, salmeterolo, stanozololo, terbutalina, testosterone, trenbolone. Amiloride, acetazolamide, acido etacrinico, bendroflumetiazide, bumetamide, canrenone, clortalidone, furosemide, idroclorotiazide, indapamide, mannitolo (per iniezione endovenosa), mersalile, spironolatto- diuretici (vedi sopra), epitestosterone, probenecid, amido idrossietilico. ORMONI PEPTIDICI, SOSTANZE AD AZIONE MIMETICA E ANALOGHI ACTH, eritropoietina (EPO), hCG *, hGH, insulina, LH *, IGF-1. * sostanze vietate esclusivamente negli uomini acebutololo, alprenololo, atenololo, betassololo, bisoprololo, bunololo, carteololo, carvedilolo, celiprolo- lo, esmololo, labetalolo, levobunololo, metipranololo, metoprololo, nadololo, oxprenololo, pindololo, pro- 1.2 Adeguamento normativo ad alcuni articoli delle Norme Organizzative
Interne della F.I.G.C. e del Regolamento del Settore Tecnico
Per opportuna informazione e norma si rende noto alle società interessate che il consiglio federale ha modificato come appresso alcuni articoli delle N.O.I.F. e del regolamento del Settore Tecnico: “NORME ORGANIZZATIVE INTERNE F.I.G.C.
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Il tesseramento dei Tecnici
Il tesseramento dei Tecnici
4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecni- 4. Nel corso della stessa stagione sportiva i tecni- ci, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo ci, salvo diversa ipotesi prevista dall’accordo collettivo con l’Associazione di categoria, non collettivo con l’Associazione di categoria, non possono tesserarsi o svolgere alcuna attività possono tesserarsi o svolgere alcuna attività per più di una società. Tuttavia i tecnici, già tes- per più di una società. Tale preclusione non serati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A opera per i preparatori atletici, medici sociali e e B con incarico diverso da quello di allenatore operatori sanitari ausiliari che, nella stessa sta- responsabile della I^ squadra presso Società gione sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ra- della L.N.P., possono essere autorizzati dal gione il loro contratto con una società e voglia- Settore Tecnico, previa risoluzione consensua- no tesserarsi con altra società per svolgere ri- le del contratto economico in essere, ad effet- spettivamente l’attività di preparatore atletico, tuare un secondo tesseramento nella stessa medico sociale e operatore sanitario ausiliario.
stagione sportiva solo nell’ambito di Società ap- Inoltre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei partenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I^ squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa ri- soluzione consensuale del contratto economi- co in essere, ad effettuare un secondo tessera- mento nella stessa stagione sportiva solo nel- l’ambito di Società appartenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di responsabile della I^ Art. 95 bis
Art. 95 bis
Disciplina della concorrenza
Disciplina della concorrenza
2. Calciatori con contratto in scadenza a fine sta- 2. Calciatori con contratto in scadenza a fine sta- a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trat- a) fino al 31 gennaio sono vietati i contatti e le trat- tative dirette o tramite terzi con calciatori tesse- tative dirette o tramite terzi con calciatori tesse- b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i contat- b) a partire dal 1 febbraio sono consentiti i contat- ti e le trattative tra calciatori e società, nonché ti e le trattative tra calciatori e società; la stipula di accordi preliminari o definitivi nei c) gli accordi preliminari sono consentiti esclusi- vamente nei periodi annualmente fissati dal 3. L’inosservanza dei divieti di cui ai comma che 3. L’inosservanza dei divieti e delle disposizioni di precedono comportano, su deferimento della cui ai commi che precedono comportano, su deferimento della Procura Federale, le seguen- Gli accordi preliminari
Gli accordi preliminari
2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto ces- 2. Gli accordi preliminari aventi ad oggetto ces- sioni di contratto o trasferimenti di calciatori, sioni di contratto o trasferimenti di calciatori, possono essere stipulati dal 1° febbraio al 30 possono essere stipulati nei periodi annual- giugno di ogni stagione sportiva su moduli pre- mente fissati dal Consiglio Federale su moduli disposti dalla Lega a pena di nullità. Le società predisposti dalla Lega a pena di nullità. Le so- della Lega Professionisti serie “C” non possono cietà della Lega Professionisti serie “C” non stipulare e depositare accordi preliminari con possono stipulare e depositare accordi prelimi- società dello stesso girone in costanza di svol- nari con società dello stesso girone in costanza gimento di campionato. Tali termini hanno valo- di svolgimento di campionato. Tali termini han- re anche per i calciatori provenienti da Federa- no valore anche per i calciatori provenienti da zione estera. A pena di nullità, il deposito degli Federazione estera. A pena di nullità, il deposi- accordi preliminari deve avvenire nei venti gior- to degli accordi preliminari deve avvenire nei ni dalla stipulazione presso la Lega o il Comita- venti giorni dalla stipulazione presso la Lega o 3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi 3. In costanza di rapporto sono consentiti accordi preliminari scritti tra società e calciatori “profes- preliminari scritti tra società e calciatori “profes- sionisti” per essa tesserati per la stipula di un sionisti” per essa tesserati per la stipula di un successivo contratto. Tali accordi devono esse- successivo contratto. Tali accordi devono esse- re redatti su moduli predisposti dalle Leghe, re redatti su moduli predisposti dalle Leghe, che contengono comunque tutti gli elementi es- che contengono comunque tutti gli elementi senziali del contratto. Essi devono essere de- essenziali del contratto. Essi devono essere positati presso la Lega competente entro la depositati presso la Lega competente entro la stessa stagione nella quale sono posti in esse- stessa stagione nella quale sono posti in esse- re ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dal- re ed acquistano efficacia, ad ogni effetto, dal- la data del deposito. Tali accordi sono validi an- che se non vi è stata contestualità tra proposta ed accettazione. In questo ultimo caso la pro- posta deve essere inviata, nel periodo dal 1° marzo al 30 aprile, all’altra parte a mezzo lette- ra raccomandata con avviso di ricevimento e per conoscenza alla Lega. L’altra parte rende nota la propria accettazione con le stesse mo- dalità entro quindici giorni dalla data di ricevi- mento della proposta. In caso di silenzio la pro- “REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO
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Preclusioni e sanzioni
Preclusioni e sanzioni
1. I tecnici, nel corso della medesima stagione 1. I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipen- sportiva, non possono tesserarsi né, indipen- dentemente dal tesseramento, svolgere attività dentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni per più di una società, neppure con mansioni diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi diverse, fatta eccezione per eventuali ipotesi previste dall’Accordo Collettivo con gli Allenato- previste dall’Accordo Collettivo con gli Allenato- ri professionisti, nonché per quanto previsto dal ri professionisti, nonché per quanto previsto dal comma 2 dell’art. 27. Tuttavia i tecnici, già tes- comma 2 dell’art. 27. Tale preclusione non ope- serati prima dell’inizio dei Campionati di Serie A ra per i preparatori atletici, medici sociali e ope- e B con incarico diverso da quello di allenatore ratori sanitari ausiliari che, nella stessa stagio- responsabile della I^ squadra presso Società ne sportiva, abbiano risolto per qualsiasi ragio- della L.N.P., possono essere autorizzati dal ne il loro contratto con una società e vogliano Settore Tecnico, previa risoluzione consensua- tesserarsi con altra società per svolgere rispet- le del contratto economico in essere, ad effet- tivamente l’attività di preparatore atletico, medi- tuare un secondo tesseramento nella stessa co sociale e operatore sanitario ausiliario. Inol- stagione sportiva nell’ambito di Società appar- tre i tecnici, già tesserati prima dell’inizio dei tenenti alla medesima L.N.P. con l’incarico di Campionati di Serie A e B con incarico diverso da quello di allenatore responsabile della I^ squadra presso Società della L.N.P., possono essere autorizzati dal Settore Tecnico, previa ri- soluzione consensuale del contratto economi- co in essere, ed effettuare un secondo tessera- mento nella stessa stagione sportiva nell’ambi- to di Società appartenenti alla medesima L.N.P.
con l’incarico di responsabile della I^ squadra.
1.3 Informativa di natura fiscale
Per opportuna informazione, si trascrive, qui di seguito, la circolare n. 2-2003 dell’Ufficio Studi Tributa- Oggetto: Art. 94 della “Finanziaria 2003” - Proroga al 30 giugno 2003 del termine per l’installazione degli
apparecchi misuratori fiscali idonei all’emissione dei titoli di accesso alle manifestazioni sportive. Il comma 5 dcll’art.94 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (“Finanziaria 2003”) ha prorogato al 30 giugno 2003 il termine per l’installazione degli apparecchi misuratori fiscali o delle biglietterie automatizzate ido- nei all’emissione dei titoli di accesso, tra l’altro, alle manifestazioni sportive. Detto termine era stato fissato al 31 gennaio 2003 con il D.P.R. 5 luglio 2002, n.152. Con la Circolare n. 19 - 2002 /U.S.T. questa Federazione, a seguito del Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2002 (G.U. n. 258 del 4 novembre 2002), concernente l’autorizzazione aI rilascio delle carte di attivazione relative a sistemi di emissione di titoli di accesso e di riconoscimento di idoneità di apparecchiature, ha riassunto la disciplina in materia da osservare, a far tempo dal 31 gennaio 2003, da parte delle società che organizzano. tra I’ altro, manifestazioni sportive spettacolistiche. In conseguenza del rinvio al 30 giugno 2003 dell’entrata in vigore della predetta disciplina, rimane appli- cabile, fino alla suddetta data del 30 giugno, il regime transitorio esplicitato nella stessa Circolare n.19 - Detto regime transitorio è applicabile anche per le società sportive dilettantistiche ancorché, per esse, a seguito del Provvedimento dell’ Agenzia delle Entrata del 20 novembre 2002 (G.U. n. 279 del 28 novem- bre 2002), sia stata prevista, a far tempo dal prossimo 31 gennaio, l’entrata in vigore della nuova discipli- na semplificativa per l’emissione dei titoli di ingresso, illustrata con la Circolare n.21 - 2002/U.S. T. di que-
Infatti, le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono documentare i corrispettivi mediante
emissione dei titoli di ingresso, in alternativa alla disciplina stabilita per l’emissione dei titoli di accesso
da parte della generalità dei soggetti che organizzano spettacoli, ai sensi della particolare normativa sem- plificativa stabilita per le stesse società e associazioni sportive dilettantistiche dal D.P.R. 13 marzo 2002, n. 69, illustrata con la predetta Circolare n. 21- 2002. Pertanto, anche le società e le associazioni sportive dilettantistiche potranno, fino al 30 giugno 2003, ri- manere nel regime transitorio continuando ad utilizzare, per l’emissione del titolo di accesso, i biglietti d’in- gresso contrassegnati dalla SIAE con l’obbligo della distinta d’incasso. Dopo detta data e, salvo ulteriori rinvii, le società medesime potranno fruire della predetta normativa age- volativa di cui alla Circolare n.21 - 2002, fermo restando che è nella loro facoltà fruire della stessa nor-
mativa già a far tempo dal prossimo 31 gennaio.”
1.3 Iscrizione all’albo degli agenti di calciatori
Si rende noto che la Commissione agenti di calciatori nella seduta del 23 dicembre 2002, ha deliberato: l’i- scrizione nell’Albo degli Agenti di Calciatori dei seguenti nominativi: • ERRATA CORRIGE:
• nel Comunicato ufficiali n. 92/A del 6 novembre 2002, pag 2, della F.I.G.C., leggasi: 2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.
2.1 Obbligo dell’assicurazione contro gli infortuni (legge finanziaria 2003). Precisazione del
presidente della L.N.D.

A rettifica di un articolo di stampa apparso sul quotidiano economico “Sole-24 Ore” del 4 gennaio 2003 il presidente della L.N.D. ha inviato allo stesso quotidiano, che l’ha pubblicata il 17 gennaio 2003, una let- tera del seguente tenore, in ordine alla questione dell’assicurazione contro gli infortuni per i dilettanti resa obbligatoria dall’art. 51 della legge finanziaria 2003: “Con riferimento all’articolo apparso sabato 4 gennaio sul Sole- 24 Ore titolato: “Sportivi dilettanti all’ Inail”, ricordo, in qualità di presidente della Lega nazionale dilettanti-Figc, di precisare che l’articolo 51 del- la legge numero 289 del 27 dicembre 2002 “Finanziaria 2003”, nell’introdurre l’obbligo assicurativo relati- vamente ai tesserati delle Federazioni sportive nazionale e degli altri enti sportivi, sul quale sono assolu- tamente d’accordo, non dispone l’obbligo di assicurarsi presso l’Inail, per cui è da presumere che sia pos- sibile stipulare assicurazioni che comprendano “i casi di infortuni avvenuti in occasione e a causa dello svolgimento di attività sportive, dai quali sia derivata la morte o una inabilità permanente” presso qualsia- si istituto o società di assicurazioni.
L’estensore dell’articolo, forse non ha tenuto conto che nel testo della Finanziaria licenziato in prima let- tura dalla Camera dei deputati, era previsto l’obbligo di assicurarsi presso la Sportass, ma che nel testo definitivamente approvato è stato soppresso, anche a seguito delle rimostranze avanzate dall’intero mon- do sportivo dilettantistico, tale riferimento alla Sportass, cosa che avrebbe leso gravemente il principio del- Va quindi meglio precisato il contenuto dell’articolo 51 della “Finanziaria”, nel senso che non sussiste obbligo di assicurarsi presso l’Inail ma soltanto quello di fruire delle prestazioni assicurative di qualsiasi isti- tuto o società di assicurazione, purchè nel rispetto della disposizione recata dall’articolo 51 medesimo. 3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE LOMBARDIA
3.2 Segreteria
3.2.1 VARIAZIONI SU ANNUARIO 2002/2003
Vi invitiamo a prendere buona nota delle sottoelencate rettifiche, apportate all’annuario societario VARIAZIONI N.TELEFONICI
A.C. MAGENTA INSERIRE N. SEDE 02/97299895 TOGLIERE 02/9790593
U.S. QUINTO ROMANO N. SEDE 02/48202858 TOGLIERE 02/48203389
U.S. QUINTO ROMANO N. FAX 02/48202858 O 02/40929000 TOGLIERE 02/4525877
S.C. AURORA (GOLASECCA) INSERIRE N. FAX 0331/959654
U.S. GERARDIANA INSERIRE N. TEL. 039/365705 TOGLIERE 039/365253
A.C. CERNUSCO INSERIRE N.TEL E FAX 02/9230625 TOGLIERE 02/95738162
A.C. CERNUSCO anziché “Presidente Crespi Mario 02/92103509-335/5489796” - leggere “Presidente
“Segretario De Ponti Giovanna 02/95738162” aggiungere cell. 349/4954816 S.S. CALCIO LAINATE INSERIRE N.TEL 02/9372069 DEL SEGRETARIO
S.S. CALCIO LAINATE INSERIRE N.TEL 02/9374544 SEDE- TOGLIERE 02/9372069
A.C. SEGRATE TOGLIERE IL N. TEL 02/2136705 E INSERIRE 02/2136795
A.C. S.GENESIO INSERIRE N.FAX 0382/2580345
U.S. CASSOLESE INSERIRE N.TEL E FAX 0381/92724 TOGLIERE IL FAX INSERITO
VARIAZIONI PRESIDENTI-DELEGATO FIRMA-SEGRETARI
S.C. AURORA ( GOLASECCA ) TOGLIERE PRESIDENTE MAURIZIO CODORO INSERIRE DARIO CA-
A.C. S. GENESIO TOGLIERE SEGRETARIO GANDOLFI CESARE
A.C. S. GENESIO TOGLIERE IL PRESIDENTE ASTI ADRIANO E INSERIRE PATE’ LUCA
VARIAZIONI INDIRIZZI - POSTALI- SITI INTERNET-E.MAIL
S.C. AURORA (GOLASECCA) INSERIRE E.mail auroracalcio@libero .it
A.S. DUEMILAUNO LECCO C5 INSERIRE E.mail : [email protected]
A.C. CERNUSCO CAMBIO INDIRIZZO POSTALE :
CASELLA POSTALE 6 -VIA BUONARROTTI S.N.C.- 20063 CERNUSCO S/N VARIAZIONE CAMPI DA GIUOCO
U.S. CASSOLESE - C.S. COMUNALE- VIA GENOVA SNC- CASSOLNOVO (PV)
3.2.2 Assistenti arbitri – Campionato Promozione
Per la 3a giornata di ritorno – 2 febbraio 2003 – sono stati designati gli assistenti ufficiali dell’arbitro per 3.4 Modifiche campi, giornate, orari
Juniores regionale
La società A.C. MAGENTA disputerà le gare casalinghe, dal 22 febbraio 2003, per tutto il gi- 3.4.1 Variazioni gare del 31 gennaio, 1 e 2 febbraio 2003
Promozione
Juniores regionale
Calcio a cinque serie D
3.4.2 Coppa Lombardia
Terza categoria
Comunale – via Valera – Anzano del Parco CAMPAGNOLA DON BOSCO – POZZUOLESE Giovedì 6 febbraio 2003 ore 21.00 EMPORIO BUSATTA RODIGO – CUS BRESCIA Giovedì 6 febbraio 2003 ore 20.30 3.5 Recuperi
A seguito degli accordi intercorsi fra le società interessate si dispongono i seguenti recuperi: GARE DEL 30 NOVEMBRE 2002
Calcio a cinque
Juniores
GIR. UNICO FOOTBALL FIVE BERGAMO – CARDANO 91 Sabato 1 febbraio 2003 ore 15.00 GARE DEL 18 GENNAIO 2003
Juniores regionale
Non avendo avuto notizia di accordi raggiunti tra le società interessate ed essendo scaduto il termine stabilito dall’ultimo periodo del punto 17 delle “normative federali e decisioni del C.R.L. per la stagione spor- tiva 2002/2003”, sono stati fissati come appresso i recuperi di gare non disputate: GARE DEL 18 E 19 GENNAIO 2003
Eccellenza
Prima Categoria
Juniores regionale
CALCINATO – CASTELLANA CASTELGOFFREDO Mercoledì 12 febbraio 2003 ore 14.30 CILIVERGHE MAZZANO – SUZZARA CALCIO Mercoledì 12 febbraio 2003 ore 14.30 CAMPIONATO ECCELLENZA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE C - 1a Giornata
CAMPIONATO PROMOZIONE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE B - 1a Giornata
GIRONE C - 1a Giornata
CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22 DICEMBRE 2002
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE C - 15a Giornata
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1a Giornata
GIRONE B - 1a Giornata
GIRONE D - 1a Giornata
GIRONE E - 1a Giornata
GIRONE F - 1a Giornata
GIRONE H - 1a Giornata
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 11 GENNAIO 2003 - recupero gare del 30-11-02
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE C - 12a Giornata
* non dispusta mancanza direttore di gara RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 15 GENNAIO 2003 - R E C U P E R I
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1a Giornata
GIRONE E - 1a Giornata
GIRONE F - 1a Giornata
GIRONE G - 1a Giornata
* sospesa al 15’ del II° tempo per nebbia GIRONE H - 1a Giornata
GIRONE I - 1a Giornata
GIRONE L - 1a Giornata
GIRONE M - 1a Giornata
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22 GENNAIO 2003 - R E C U P E R O
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate CAMPIONATO UNDER 18
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1a Giornata
CAMPIONATO UNDER 21
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1a Giornata
GIRONE B - 1a Giornata
CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE C
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 1a Giornata
CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE D
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE B - 1a Giornata
GIRONE C - 1a Giornata
CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C1
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 13 AL 18 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 11a Giornata
CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C2
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 13 AL 18 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 11a Giornata
GIRONE C - 11a Giornata
CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE D
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 13 AL 18 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE C - 11a Giornata
CAMPIONATO CALCIO A 5 - JUNIORES
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 18 / 19 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 11a Giornata
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 GENNAIO 2003 - R E C U P E R I
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate CAMPIONATO ECCELLENZA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
GIRONE C - 2a Giornata
CAMPIONATO PROMOZIONE
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
UNIONE CALCISTICA CAIRATE - VANZAGHELLESE GIRONE C - 2a Giornata
GIRONE D - 2a Giornata
* sospesa per infortuno arbitro al 29° 1° Tempo GIRONE E - 2a Giornata
GIRONE F - 2a Giornata
CASALPUSTERLENGO JUV. - ANDICE PIOLTELLESE CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
CASTENEDOLO SEZ.CALCIO - CALCIO S. EUFEMIA GIRONE C - 2a Giornata
GIRONE D - 2a Giornata
GIRONE E - 2a Giornata
GIRONE F - 2a Giornata
GIRONE G - 2a Giornata
GIRONE H - 2a Giornata
GIRONE I - 2a Giornata
GIRONE L - 2a Giornata
GIRONE M - 2a Giornata
GIRONE N - 2a Giornata
CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 25 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
GIRONE C - 2a Giornata
GIRONE D - 2a Giornata
GIRONE E - 2a Giornata
GIRONE F - 2a Giornata
GIRONE G - 2a Giornata
GIRONE H - 2a Giornata
COMUNALE GHISALBESE - NUOVA ALBANO CALCIO GIRONE I - 2a Giornata
GIRONE L - 2a Giornata
CASTELLANA CASTELGOFFREDO - FERALPI LONATO GIRONE M - 2a Giornata
CAMPIONATO UNDER 18
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
CAMPIONATO UNDER 21
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
CADORAGO ELIO ZAMPIERO - ACCADEMIA INTERNAZIONALE CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE C
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
CAMPIONATO FEMMINILE - SERIE D
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 26 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 2a Giornata
GIRONE B - 2a Giornata
ATLETICO VITTORIA 1996 - AURORA SAN GIOVANNI BOSCO GIRONE C - 2a Giornata
CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C1
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 20 AL 25 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 12a Giornata
FOOTBALL FIVE BERGAMO - CERRO MAGGIORE CALCIO RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 22 GENNAIO 2003 - R E C U P E R I 7 ° G I O R N A T A
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE C2
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 20 AL 25 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 12a Giornata
GIRONE B - 12a Giornata
FIAMME AZZURRE CALCIO A 5 - CALCIO DAIRAGO 87 GIRONE C - 12a Giornata
DIOGENE CALCIO 5 PIACENZA - ATLETICO LOMBARDO MARASSI CIRCOLO CROCETTA - ATHLETIC QUADRIFOGLIO CAMPIONATO CALCIO A 5 - SERIE D
RISULTATI UFFICIALI GARE DAL 20 AL 25 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate GIRONE A - 12a Giornata
GIRONE B - 12a Giornata
GIRONE C - 12a Giornata
GIRONE D - 12a Giornata
COPPA ITALIA ECCELLENZA - SEMIFINALI
RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 23 GENNAIO 2003
Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate 5. GIUSTIZIA SPORTIVA
5.1 Decisioni del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo, Dott. Rinaldo Meles, assistito dal rappresentante dell’A.I.A., Margozzini Otello, e dai sostituti Di Martino Enzo, Casadei Franco, Merati Giordano, ha adottato le decisioni che di seguito inte- CAMPIONATO ECCELLENZA
GARE DEL 19/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 25/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 116,00.=
BRERA per ritardata presentazione in campo A carico tecnici
Squalifica fino al 26.02.03 a ZEKRI MOVREDINE (Brera)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 26/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 103,00.=
SUZZARA; TRIBIANO per comportamento ripetutamente offensivo dei propri soste- € 152,00.=
CITTA’ DI LECCO per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del- € 152,00.=
PONTIROLESE per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti del- A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.03 a BELLOLI DARIO (Fiorente BG)
Ammonizione a SANGIORGIO CLAUDIO (Casteggio Broni)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE (di cui una per recidività in ammonizione)
CONSOLANDI ALESSANDRO (Caravaggio) perché a fine gara ingiuriava il pubblico locale SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
DESPERATI MAURO, CAZZARALI IVAN (Caravaggio) entrambi perché a fine gara ingiuriavano il pub- ANZANO ALESSANDRO (SV Turate) perchè a fine gara teneva comportamento scorretto nei confron- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO PROMOZIONE
GARE DEL 19/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 269,00.=
CESANO MADERNO perché propri sostenitori per tutta la durata della gara ingiuria- vano ripetutamente e pesantemente la terna, anche con l’ausilio di un megafono; a fi- ne gara con cori e grida reiteravano ingiurie e minacce e colpivano con sputi un assi- A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.2003 a INVERNIZZI GIANLUCA (Cusago)
A carico dirigenti
Ammonizione con diffida a RONCHI ROBERTO (Cesano Maderno)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA UNA GARA EFFETTIVA
DALLA CORT ALESSANDRO (Cesano Maderno) per frase irriguardosa rivolta all’arbitro a termine del- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 26/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 188,00.=
CASALPUSTERLENGO per comportamento ripetutamente offensivo dei propri so- € 116,00.=
CARUGATE; ROZZANO per aver riportato in distinta il nome errato di un giocatore € 116,00.=
LEONCELLI per aver omesso in distinta la data di nascita di un giocatore € 116,00.=
NIBIONNO per doccia fredda nello spogliatoio dell’arbitro € 116,00.=
TRADATE per doccia fredda nello spogliatoio A carico tecnici
Squalifica fino al 26.02.2003 a RICOZZELLI GIUSEPPE (Cassolese)
Squalifica fino al 12.02.2003 a LA SCALA PASQUALE (Sarnico)
Ammonizione a SANTI ROBERTO (Casatese)
A carico dirigenti
Inibizione fino al 26.02.2003 a CAVAZZANA MICHELE (Cilavegna), TONELLI OSVALDO (Tradate)
Inibizione fino al 12.02.2003 a ROVELLI DANILO (Cassolese)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
PEZZONI MAURO (Base 96) perché espulso per fallo di gioco nel lasciare il terreno di gioco ingiuriava pe- santemente e ripetutamente l’assistente arbitrale e la terna SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
AMATO VINCENZO (Andice Pioltellese) perché a fine gara teneva comportamento gravemente ingiu- rioso e minaccioso nei confronti di un avversario tanto da dover vistosamente essere trattenuto SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
LOPETUSO MICHELE (Andice Pioltellese), OMINI CARLO (Casalpusterlengo) perché a fine gara in- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO 1A CATEGORIA
GARE DEL 19/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 26/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 157,00.=
GORLA MAGGIORE; SEBINIA ALTO SEBINO; TERNATESE per comportamento ri- petutamente offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro € 157,00.=
GHEDI S. ZENO perché tifosi locali entravano nella zona degli spogliatoi e offende- € 134,00.=
S. BERNARDO per aver permesso l’accesso al campo a persona non in distinta € 132,00.=
CASORATE PRIMO per doccia fredda e spogliatoio arbitro sporco € 116,00.=
€ 116,00.=
PASSIRANA per aver riportato in distinta il nome errato di un calciatore A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.2003 a ZANONI ALBERTO (Landriano), PENATI MAURO (Vapriese)
Squalifica fino al 26.02.2003 a SPAMPATI ALESSANDRO (Forza e Costanza), LUNGHI TIZIANO (Panti-
A carico dirigenti
Inibizione fino al 12.02.2003 a LINGIARDI UGO (Casale Vidolasco), PIETTA GIUSEPPE (Ghedi S. Ze-
Inibizione fino al 26.02.2003 a VIGONI CLAUDIO (Albuzzano)
A carico collaboratore arbitro
Inibizione fino al 26.02.2003 a RITO GIANFRANCO (Albuzzano)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE (di cui una per recidività in ammonizione)
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
DE LUCA ANTONIO (Pantigliate) espulso per aver colpito un avversario alla notifica del provvedimento e tentava di colpire l’avversario offendendolo tanto da dover essere trattenuto e accompagnato negli spoglia- SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
DOMINICI GIUSEPPE (Ternatese) perché lanciava il pallone in direzione del direttore di gara senza col- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO JUNIORES
GARE DEL 15/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 18/01/2003
A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.03 a VENTURA GUGLIELMO (Naviglio 95)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 22/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARE DEL 25/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 129,00.=
JUVE CUSANO per comportamento ripetutamente e gravemente offensivo e minac- cioso dei propri sostenitori nei confronti dell’arbitro € 157,00.=
BELLUSCO per comportamento ripetutamente offensivo dei propri sostenitori nei con- € 134,00.=
CUGGIONO per aver permesso l’accesso agli spogliatoi a persone estranee € 116,00.=
SELLERO NOVELLE per ritardata presentazione in campo A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.03 a MELGRATI DARIO (Centro Schiaffino), PICCIRILLO GIUSEPPE (Juve Cu-
A carico massaggiatori
Inibizione fino al 26.02.03 a CASOTTI GIANFRANCO (Bellusco)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
TANDAZO CASTILLO CRISTIAN (Brera) per aver colpito con uno sputo un avversario
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
TROCINO SIMONE (Centroschiaffino)
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
SANGERMANI FEDERICO (Accademia Sandonatese)
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
TAROZZO ANDREA (Ardor Lazzate)
CAMPIONATO UNDER 18
GARE DEL 19/01/2003
A carico di calciatori
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 26/01/2003
A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.03 a MION RICCARDO (La Negrelli)
A carico dirigenti
Inibizione fino al 12.02.03 a VERDERIO EMILIO (Ornago)
A carico assistente arbitro
Inibizione fino al 12.02.03 a CISERANI GIOVANNI (Rogoredo)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
CAGLISI YURI (La Negrelli) all’uscita dal campo applaudiva ironicamente l’arbitro, posizione aggrava- REBUSCHINI WILLIAM (Quinto Romano) perchè a termine gara ingiuriava i giocatori della società av- SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO UNDER 21
GARE DEL 19/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 26/01/2003
A carico dirigenti
Inibizione fino al 12.02.03 a VAROTTI ENRICO ALDO (Pro Victoria)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE C
GARE DEL 26/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAMPIONATO FEMMINILE SERIE D
Delibera
GARA: PAVIA-ABANELLA - Girone B - Del 26-01-2003
La Società ABANELLA ha preannunciato telegraficamente l’invio di un reclamo avverso la gara in og- P.Q.S., in attesa di ricevere le relative motivazioni, di lasciare in sospeso l’omologazione della gara in oggetto, dando atto che i provvedimenti disciplinari relativi alla stessa sono pubblicati nell’apposita sezione del presente Comunicato.
GARE DEL 26/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 177,00.=
ASI MONZA per comportamento offensivo dei propri sostenitori nei confronti dell’ar- A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.2003 a MINUCCIANI MASSIMO (S. Fereolo)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C1
GARE DEL 17/01/2003
A carico dirigenti
Inibizione fino al 26.02.03 a GRASSINI GENNARO (Morbegno)
GARE DEL 22/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARE DEL 24/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 152,00.=
FOOTBALL FIVE BERGAMO per aver permesso l’accesso agli spogliatoi di persone estranee ed aver schierato in campo un calciatore con divisa non regolamentare € 116,00.=
ELLE ESSE per aver riportato in distinta in forma incompleta il nominativo del dirigente A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.03 a GRASSI LIMO (Figestim Monza)
A carico dirigenti
Inibizione fino al 26.02.03 a DIANA L. (Elle Esse)
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE C2
Delibera
GARA: CARIOCA-KENNEDY - Girone A - Del 24-01-2003
La società Kennedy non si è presentata per la disputa della gara a margine.
Non essendo pervenuta da parte della Società stessa idonea documentazione comprovante la presen- za di cause di forza maggiore, in applicazione degli art. 53 commi 2 e 7 e 55 coma 1 delle N.O.I.F.
a) di comminare alla Società Kennedy la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-2, penalizzando altresì la stessa di un punto in classifica giusto il disposto dell’art. 12 comma 3 del b) di comminare alla Società Kennedy la sanzione dell’ammenda pari a € 52,00 - 1° Rinunzia - così co- me stabilita, in relazione alla categoria d’appartenenza, dalle Decisioni Ufficiali delle L.N.D. per la Stagio- ne Sportiva 2002/2003 pubblicate sul C.U. n. 1 del 04-07-2002.
GARE DEL 20/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER CINQUE GARE EFFETTIVE
OLDONI LUCA (Laser ‘86) espulso per aver ingiuriato il direttore di gara, alla notifica del provvedimen- to reiterava le ingiurie profferendo frasi lesive e l’onore ed il decoro dello stesso e prendendo posto in pan- china; invitato allora dall’arbitro ad uscire dal recinto di gioco il calciatore in segno di protesta lanciava in direzione del direttore di gara una bottiglietta d’acqua senza tuttavia riuscire nell’intento di colpirlo GARE DEL 21/01/2003
A carico tecnici
Squalifica fino al 12.02.2003 a IORIO LUIGI (GDA Cassano)
GARE DEL 22/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 132,00.=
PRO VICTORIA per doccia fredda e maglie senza numero GARE DEL 23/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CORLI’ PAOLO (Vimodronese) perché a fine gara ingiuriava il direttore di gara GARE DEL 24/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 134,00.=
ATLETICO LOMBARDO per comportamento ripetutamente offensivo dei propri so- A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE
LUZZI ALESSIO (Atletico Albate Calcio) per aver ingiuriato e spintonato leggermente il direttore di gara SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARE DEL 25/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
CAMPIONATO CALCIO A5 SERIE D
GARE DEL 20/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 141,00.=
REAL PADERNO per rissa tra i propri sostenitori ed i calciatori avversari € 116,00.=
SAN CARLO per numerazione maglie non regolamentare A carico dirigenti
Inibizione fino al 26.03.03 a SEVERGNINI IGOR (Videoton) perché proferiva gravi e ripetute frasi lesive l’o-
nore del direttore di gara e ritardava la ripresa del gioco soffermandosi indebitamente sul terreno di gioco A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
GARE DEL 21/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
GARE DEL 22/01/2003
A carico di calciatori
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA
PERDUCA NICOLA (Centro Sportivo Casteggio C5) per aver ingiuriato il direttore di gara al termine del- CARMIGNANI GIORGIO (Centro Sportivo Casteggio C5) per aver proferito frasi di scherno nei riguar- di del direttore di gara al termine dello stesso GARE DEL 24/01/2003
A carico di società
Ammende
€ 116,00.=
BRUSUGLIO per ritardata presentazione in campo CAMPIONATO CALCIO A5 JUNIORES
GARE DEL 18/01/2003
A carico di calciatori
Espulsi dal campo
SQUALIFICA PER TRE GARE EFFETTIVE
CAVICCHIONI MICHELE (Drims Mascetti) espulso per aver protestato platealmente nei confronti del direttore di gara, alla notifica del provvedimento profferiva frasi lesive l’onore ed al decoro dello stesso Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
COPPA ITALIA
GARE DEL 23/01/2003
A carico di calciatori
Non espulsi dal campo
SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITÀ IN AMMONIZIONE
5.2 Delibere della Commissione Disciplinare
PRESENTI: ALTOMARE Giovanni (presidente), CORRADO Andrea e ESPOSITO FABIO, Componenti: SERAFINO Orazio (Segretario), LORENZO Gianguido (rappresentante C.R.A.) Reclamo Società G.S. Stella Azzurra Arosio - Camp. Promozione / Girone B
Gare del 22.12.2002 tra Stella Azzurra Arosio-Nibionno
(C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003) La società STELLA AZZURRA AROSIO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore TOCCANE GIANCARLO sino al 05.03.2003, ammettendo che lo stesso aveva ri- volto frasi ingiuriose al direttore di gara ,negando però “di aver appoggiato le mani al petto dell’arbitro in La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: le argomentazioni della società reclamante, la quale sostiene che il calciatore TOCCA- NE è stato sospinto verso l’arbitro da altri calciatori, sono seccamente smentite dal contenuto del referto arbitrale, dove si legge che il TOCCANE ingiuriava e offendeva l’arbitro ed a seguito del provvedimento di espulsione gli appoggiava con fare minaccioso le mani sul petto.
Così stando i fatti, la sanzione inflitta dal G.S. appare sin troppo mite e va pertanto confermata.
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società U.S. Cuggiono - Camp. Promozione / Girone C
Gare del 22.12.2002 tra Cuggiono-Assago
(C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003) La società CUGGIONO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il cal- ciatore LORENZO INVERNIZZI sino al 05.03.2003 e inibito il dirigente accompagnatore MARCIANESI MARIO sino al 05.03.2003, lamentando la eccessività delle sanzioni inflitte, negando per il primo il gesto violento nei confronti di un avversario e per il secondo ogni offesa all’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: dalla lettura del referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, risulta invece che il calciatore teneva un comportamento di sfida pesantemente offensivo nei confronti dell’arbitro, risulta, al- tresì, che il dirigente accompagnatore, Sig. MARCIANESI, a fine gara si recava nello spogliatoio dell’arbi- Alla luce di quanto precede, le sanzioni comminata dal G.S. appaiono congrue e vanno perciò confer- Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società A.C. Magenta - Camp. Promozione / Girone C
Gare del 12.01.2003 tra Magenta-Corbetta
(C.U. n. 26 del C.R.L. datato 16.01.2003) La società A.C. MAGENTA ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S., che ha squalificato il cal- ciatore MAZZARON MARCO per TRE GARE, negando che il calciatore abbia recato offese al direttore di La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: preliminarmente occorre precisare che è espressamente vietato confronti tra calciato- re/arbitro e società per espresse disposizioni del C.G.S.
Alla luce di quanto si legge nel referto arbitrale si rileva che il calciatore MAZZARON al termine della gara, dopo uno scatto di 50 metri raggiungeva l’arbitro per stringergli la mano e subito dopo lo insultava con pesanti espressioni. Tanto precisato la sanzione appare sin troppo mite e va pertanto confermata,.
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società A.C. Selvino - Camp. 1° Cat. / Girone C
Gare del 22.12.2002 tra Selvino-Scanzorosicate
(C.U. n. 26 del C.R.L. datato 16.01.2003) La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: che la versione dei fatti resi dalla reclamante si pone in contrasto con quanto riferito ana- liticamente dal direttore di gara nel rapporto che, quando è privo di controindicazioni, come nella specie, costituisce fonte primaria e privilegiata di prova. Ciò premesso è evidente che non possa avere alcun va- lore probatorio una versione di parte interessata e priva di qualsiasi riscontro di prova come quella resa in questa sede dall’A.C. SELVINO. La delibera del G.S. non merita alcuna delle censure mosse dalla recla- mante e la Commissione Disciplinare, richiamandone integralmente le motivazioni, ritiene di dover inte- gralmente confermare le sanzioni comminate sia alla società sia ai tesserati.
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società S.C. Colico - Camp. 1° Cat. / Girone F
Gare del 15.12.2002 tra Colico-Sovicese
(C.U. n. 25 del C.R.L. datato 09.01.2003) La società S.C. COLICO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il cal- ciatore BUZZELLA MARIO sino al 05.03.2003 e comminato l’ammenda di EURO 184,00, lamentando che la sanzione al calciatore sarebbe stata eccessiva in considerazione del fatto che lo stesso non avrebbe spinto ma semplicemente allontanato nel corso di una protesta per evitare di essere travolto dal direttore di gara. Per ciò che concerne l’ammenda la reclamante asseriva che il direttore di gara non avrebbe po- tuto notare il parapiglia creatosi al termine della gara in quanto, quando il direttore di gara era uscito dagli spogliatoi gli animi si erano placati, mentre i mortaretti che l’arbitro avrebbe sentito in realtà erano sempli- ci petardi gettati in un cantiere vicino all’impianto sportivo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., rileva: il ricorso non merita di essere accolto. Il rapporto del direttore di gara, come è noto, co- stituisce fonte privilegiata di prova a fronte del quale le affermazioni della reclamante appaiono mere peti- zioni di principio prive di valore probatorio. Nel caso di specie l’arbitro ha specificato in modo chiaro le mo- dalità con cui il calciatore BUZZELLA lo ha spinto, essendo irrilevante la circostanza che lo stesso stesse semplicemente protestando e che a tal fine avesse semplicemente bloccato il direttore di gara per evitare di essere travolto. D’altro canto ove la spinta fosse stata volontaria e più intensa o violenta ben più grave sarebbe stata la sanzione. Pertanto la squalifica fino al 05.03.2003 appare congrua e meritevole di con- Allo stesso modo il direttore di gara ha individuato gli avvenimenti accaduti nel dopo gara e li ha com- piutamente descritti. Pertanto gli stessi appaiono di fatto confermati dalla stessa reclamante nella propria impugnazione. Resta da valutare, quindi, la congruità della sanzione che appare proporzionata agli avve- nimenti narrati nel referto di gara e dunque meritevoli di conferma.
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società U.S. Cannetese - Camp. 2° Cat. / Girone W
Gare del 22.12.2002 tra Cannetese-Acquanegra
(C.U. n. 20 del Comitato Prov. di Cremona datato 09.01.2003) La società U.S. CANNETESE ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore ANDREA CONTINI sino al 09.05.2003, lamentando che la sanzione era eccessiva in relazione al comportamento effettivamente tenuto dal calciatore.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del C.G.S., sentita la reclamante, osserva: che la sanzione comminata al calciatore CONTINI, che ha of- feso l’arbitro e lo ha spinto e, quindi, è stato, quanto meno, allontanato dai propri compagni, non è su- scettibile di riduzione, tenuta presente la sosta dei campionati durante il periodo natalizio e la domenica il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
Reclamo Società U.S. Montello - Camp. 3° Cat. / Girone C
Gare del 29.12.2002 tra Orat. Colognola-Montello
(C.U. n. 27 del Comitato Prov. di Bergamo datato 09.01.2003) La società MONTELLO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calcia- tore BIAVA FEDERICO per QUATTRO GARE, non negando il comportamento scorretto del proprio tesse- rato, precisando però che non risponde al vero che lo stesso avesse colpito un calciatore avversario e chie- deva una riduzione della sanzione per la sua generosità verso gli Ospedali Riuniti di Bergamo.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art. 42 n. 5 del c.G.s., rileva: dalla lettura del rapporto arbitrale risulta che il calciatore BIAVA al 27’ del 2° tempo, a se- guito di un fallo fischiato a suo sfavore, reagiva imprecando contro l’arbitro ed in segno di sfida appoggia- va la propria fronte contro quella del direttore di gara e vedendo che questi non reagiva, si sfogava col- pendo un avversario con una testata.
Alla luce di quanto si legge la sanzione comminata dal G.S. appare sin troppo mite e va pertanto con- Il reclamo proposto e dispone, l’addebito della relativa tassa.
Rettifica al comunicato precedente
COMUNICATO N. 27
CAMPIONATO ECCELLENZA - GIRONE C - PAG. 1226
si corregga il risultato:
SORESINESE-SUZZARA 2 - 0 in 2 -3
CAMPIONATO PROMOZIONE - GIRONE F
si corregga il risultato:
GABIANO - CICOPIEVE 0 - 0 in: sospesa al 18’ del II T. per nebbia
IL SEGRETARIO
IL PRESIDENTE
PUBBLICATO ED AFFISSO ALL’ALBO DEL COMITATO IN MILANO IL 30 GENNAIO 2003

Source: http://convenzioni.informacalcio.it/centro_controllo/comunicati/30.1.2003_9.7.10Comunicato28LND.pdf

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MEADOWCROFT SURGERY: IMMUNISATION FOR FOREIGN TRAVEL PLEASE NOTE : THERE ARE CHARGES MADE FOR CERTAIN VACCINES AND PAYMENT IS EXPECTED AT THE TIME OF IMMUNISATION (by cash or cheque with Guarantee Card) For prices of immunisations see overleaf down Right hand side of sheet Please phone the surgery to obtain vaccine information 48hrs after you have handed this form in (please call between 2-4.

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TERMOS E CONDIÇÕES DO REGISTO DE NOMES DE DOMÍNIO IT.AO E CO.AO DEFINIÇÕES ARTIGO 1 – ÂMBITO DE APLICAÇÃO ARTIGO 2 – PRINCÍPIO QUE REGE O REGISTO DE NOMES DE DOMÍNIO ARTIGO 3 – PRINCÍPIO DO AGENTE DE REGISTO COMO INTERMEDIÁRIO ARTIGO 4 – NOMES REGISTÁVEIS ARTIGO 5 – TERMOS PROIBIDOS ARTIGO 6 – TERMOS RESERVADOS ARTIGO 7 – VIOLAÇÃO DAS N

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